+4.3 Determinazione, revisione e monitoraggio dei limiti specificati dall’ente all’agente tri ‑ party per i titoli emessi dall’emittente di garanzie
---+15. Gli enti dovrebbero stabilire limiti specifici per ciascun emittente di garanzie e, ove …
---+16. I limiti dovrebbero essere espressi come importi assoluti o valori percentuali di tutti i …
---+17. Al fine di stabilire i limiti specificati, gli enti dovrebbero definire profili di …
---+18. Per determinare il limite specificato applicabile a un portafoglio di titoli da un determinato …
---+19. In aggiunta agli elementi menzionati nei paragrafi 17 e 18, gli enti dovrebbero stabilire i …
---+20. Gli enti dovrebbero assicurare che il contratto di servizi contempli le circostanze nelle quali …
---+21. In particolare, gli enti dovrebbero essere posti nella condizione di chiedere la revisione dei …
---+22. Nel determinare le circostanze di cui al paragrafo 20, gli enti dovrebbero prendere in …
---+23. La revisione dei limiti specificati dovrebbe consistere nella modifica dell’importo assoluto …
---+24. Detta revisione dovrebbe essere possibile durante la vigenza del contratto di servizi ed essere …
---+25. Qualora si avvalgano del trattamento alternativo, gli enti dovrebbero verificare che i sistemi …
---+26. In particolare, gli enti dovrebbero verificare che i sistemi di monitoraggio dell’agente tri ‑ …
---+27. Gli enti dovrebbero inoltre verificare che l’agente tri ‑ party gestisca la rivalutazione delle …

4.3 Determinazione, revisione e monitoraggio dei limiti specificati dall’ente all’agente tri ‑ party per i titoli emessi dall’emittente di garanzie

4.3.1 Determinazione dei limiti specificati

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
15. Gli enti dovrebbero stabilire limiti specifici per ciascun emittente di garanzie e, ove …

Gli enti dovrebbero stabilire limiti specifici per ciascun emittente di garanzie e, ove considerato necessario, dovrebbero escludere determinati emittenti di garanzie per impedire violazioni dei limiti delle grandi esposizioni di cui all’articolo 395, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013.

16. I limiti dovrebbero essere espressi come importi assoluti o valori percentuali di tutti i …

I limiti dovrebbero essere espressi come importi assoluti o valori percentuali di tutti i titoli

  • o di un tipo specifico di titoli inclusi nel portafoglio dell’emittente di garanzie.
17. Al fine di stabilire i limiti specificati, gli enti dovrebbero definire profili di …

Al fine di stabilire i limiti specificati, gli enti dovrebbero definire profili di ammissibilità sulla base di elenchi di emittenti delle garanzie e di tipi di titoli che l’agente tri ‑ party potrebbe utilizzare per comporre il portafoglio di titoli di un determinato emittente di garanzie. A tale riguardo, gli enti dovrebbero prendere in considerazione le possibili connessioni tra i singoli emittenti di garanzie o tra i singoli emittenti di garanzie e i clienti del portafoglio complessivo che potrebbero portare a un gruppo di clienti connessi ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 39), del regolamento (UE) n. 575/2013.

18. Per determinare il limite specificato applicabile a un portafoglio di titoli da un determinato …

Per determinare il limite specificato applicabile a un portafoglio di titoli da un determinato emittente di garanzie, gli enti dovrebbero prendere in considerazione quanto segue:

  • a) le proprie esposizioni correnti verso l’emittente di garanzie e il suo gruppo di clienti connessi, laddove esistente;
  • b) le proprie esposizioni verso l’emittente di garanzie e il suo gruppo di clienti connessi, laddove esistente, nell’anno civile precedente;

8 SOSTITUZIONE CON RIGUARDO ALLE «OPERAZIONI DI VENDITA CON PATTO DI RIACQUISTO TRI ‑ PARTY» DI CUI AL L’ARTICOLO 403, PARAGRAFO 3, CRR

  • c) le proprie esposizioni verso l’emittente di garanzie e il suo gruppo di clienti connessi, laddove esistente, che sono programmate per i 6-12 mesi successivi;
  • d) se l’ente ha gestito i titoli emessi da un emittente di garanzie tramite contratti tri ‑party o tramite una combinazione di contratti tri‑party e operazioni di vendita con patto di riacquisto posti in essere direttamente con una controparte.
19. In aggiunta agli elementi menzionati nei paragrafi 17 e 18, gli enti dovrebbero stabilire i …

In aggiunta agli elementi menzionati nei paragrafi 17 e 18, gli enti dovrebbero stabilire i limiti applicando un margine di cautela che consenta loro di rispettare in ogni momento i limiti delle grandi esposizioni di cui all’articolo 395, paragrafo 1, del regolamento (UE)

  • n. 575/2013.

4.3.2 Revisione dei limiti specificati e frequenza

20. Gli enti dovrebbero assicurare che il contratto di servizi contempli le circostanze nelle quali …

Gli enti dovrebbero assicurare che il contratto di servizi contempli le circostanze nelle quali i limiti specificati potrebbero essere rivisti nonché la frequenza di tali revisioni.

21. In particolare, gli enti dovrebbero essere posti nella condizione di chiedere la revisione dei …

In particolare, gli enti dovrebbero essere posti nella condizione di chiedere la revisione dei limiti specificati sulla base delle relazioni dell’agente tri ‑ party di cui al paragrafo 12, lettera e), o quando ricevono informazioni concernenti eventuali violazioni da parte dell’agente tri ‑ party dei limiti specificati.

22. Nel determinare le circostanze di cui al paragrafo 20, gli enti dovrebbero prendere in …

Nel determinare le circostanze di cui al paragrafo 20, gli enti dovrebbero prendere in considerazione le proprie esposizioni complessive verso un emittente di garanzie e il suo gruppo di clienti connessi, laddove esistente, nonché il rischio di violare i limiti delle grandi esposizioni di cui all’articolo 395, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013. Inoltre, tenendo nel debito conto le proprie procedure amministrative e contabili e i meccanismi di controllo interno, gli enti dovrebbero considerare anche la propria capacità di gestire tempestivamente eventuali altre esposizioni verso un emittente di garanzie, al fine di ovviare a una violazione dei limiti delle grandi esposizioni.

23. La revisione dei limiti specificati dovrebbe consistere nella modifica dell’importo assoluto …

La revisione dei limiti specificati dovrebbe consistere nella modifica dell’importo assoluto del limite specificato o del valore percentuale di un tipo specifico di titoli presenti nel portafoglio di un emittente di garanzie e può consistere altresì nell’esclusione/inclusione di un tipo di titoli dal/nel portafoglio di un emittente di garanzie.

24. Detta revisione dovrebbe essere possibile durante la vigenza del contratto di servizi ed essere …

Detta revisione dovrebbe essere possibile durante la vigenza del contratto di servizi ed essere effettuata tempestivamente dall’agente tri ‑ party, previa comunicazione a quest’ultimo.

4.3.3 Monitoraggio dei limiti specificati e frequenza

25. Qualora si avvalgano del trattamento alternativo, gli enti dovrebbero verificare che i sistemi …

Qualora si avvalgano del trattamento alternativo, gli enti dovrebbero verificare che i sistemi predisposti dall’agente tri ‑ party per il monitoraggio della composizione delle garanzie siano adeguati ai fini di una gestione accurata e tempestiva dei limiti specificati. 9 SOSTITUZIONE CON RIGUARDO ALLE «OPERAZIONI DI VENDITA CON PATTO DI RIACQUISTO TRI ‑ PARTY» DI CUI AL L’ARTICOLO 403, PARAGRAFO 3, CRR

26. In particolare, gli enti dovrebbero verificare che i sistemi di monitoraggio dell’agente tri ‑ …

In particolare, gli enti dovrebbero verificare che i sistemi di monitoraggio dell’agente tri ‑ party consentano a quest’ultimo di attivare movimenti, all’interno del portafoglio di titoli, di un determinato emittente di garanzie, affinché sia assicurata la conformità ai limiti specificati.

27. Gli enti dovrebbero inoltre verificare che l’agente tri ‑ party gestisca la rivalutazione delle …

Gli enti dovrebbero inoltre verificare che l’agente tri ‑ party gestisca la rivalutazione delle garanzie, la marginazione delle variazioni, i pagamenti dei redditi generati dalle garanzie e, possibilmente, qualsiasi necessaria sostituzione delle garanzie in conformità dei suoi obblighi tri ‑ party scaturenti dal contratto di servizi.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
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