+9. Quando soddisfano i requisiti di cui al titolo VII, capo 2, sezione II, della direttiva …

9. Quando soddisfano i requisiti di cui al titolo VII, capo 2, sezione II, della direttiva …

Quando soddisfano i requisiti di cui al titolo VII, capo 2, sezione II, della direttiva 2013/36/UE ai sensi dell’articolo 109 della presente direttiva a livello consolidato o sub-consolidato, le imprese madri e le filiazioni soggette alla direttiva 2013/36/UE devono garantire che i dispositivi, i processi e i meccanismi stabiliti nella direttiva e nei presenti orientamenti siano

(2 ) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338). attuati e rispettati su base consolidata dalle loro filiazioni non soggette alla presente direttiva che rientrano nell’ambito del consolidamento prudenziale, tra cui:

  • (a) qualsiasi impresa figlia e il suo personale (compreso il personale più rilevante), qualora tale impresa sia stabilita nell’Unione e non sia soggetta a requisiti in materia di remunerazione specifici conformemente ad altri strumenti degli atti giuridici dell’Unione;
  • (b) qualsiasi impresa figlia e il suo personale (compreso il personale più rilevante), qualora tale impresa sia stabilita in un paese terzo e non sia soggetta a requisiti specifici in materia di remunerazione, conformemente ad altri atti giuridici dell’Unione, se fosse stabilita nell’Unione, a meno che l’applicazione di tali requisiti sia illegittima ai sensi delle leggi del paese terzo in cui è stabilita la filiazione;
  • (c) qualsiasi filiazione e il suo personale (compreso il personale più rilevante), qualora tale impresa sia soggetta a requisiti specifici in materia di remunerazione conformemente ad altri strumenti degli atti giuridici dell’Unione o sia soggetta a tali requisiti se fosse stabilita nell’Unione per quanto riguarda le politiche di remunerazione neutrali rispetto al genere di cui all’articolo 74 della direttiva 2013/36/UE, ma con esclusione dei requisiti in materia di remunerazione di cui agli articoli 92, 94 e 95 della direttiva 2013/36/UE e dei relativi orientamenti;
  • (d) laddove lo Stato membro dell’impresa consolidante abbia invocato la discrezionalità di cui all’articolo 109, paragrafo 6, della CRD, per qualsiasi impresa figlia e il suo personale (compreso il personale più rilevante) con l’ambito di applicazione più ampio stabilito da tale Stato membro; e
  • (e) alle succursali e ai loro membri del personale (compreso il personale più rilevante) dell’impresa consolidante o di qualsiasi impresa di cui alle lettere da a) ad e), se tali succursali sono stabilite in un paese terzo.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
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