+Ambito d’applicazione
---+8. I presenti orientamenti si applicano agli enti su base individuale e consolidata o …
---+9. Quando soddisfano i requisiti di cui al titolo VII, capo 2, sezione II, della direttiva …
---+10. L’eccezione relativa alla non applicazione dei requisiti di cui agli articoli 92, 94 e 95, come …
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Ambito d’applicazione
Ambito d’applicazione
1. Panoramica
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Regolamentazione |
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8. I presenti orientamenti si applicano agli enti su base individuale e consolidata o …
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I presenti orientamenti si applicano agli enti su base individuale e consolidata o sub-consolidata, conformemente al livello di applicazione di cui agli articoli 2 e 109 della direttiva 2013/36/UE.
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9. Quando soddisfano i requisiti di cui al titolo VII, capo 2, sezione II, della direttiva …
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Quando soddisfano i requisiti di cui al titolo VII, capo 2, sezione II, della direttiva 2013/36/UE ai sensi dell’articolo 109 della presente direttiva a livello consolidato o sub-consolidato, le imprese madri e le filiazioni soggette alla direttiva 2013/36/UE devono garantire che i dispositivi, i processi e i meccanismi stabiliti nella direttiva e nei presenti orientamenti siano (2 ) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338). attuati e rispettati su base consolidata dalle loro filiazioni non soggette alla presente direttiva che rientrano nell’ambito del consolidamento prudenziale, tra cui: - (a) qualsiasi impresa figlia e il suo personale (compreso il personale più rilevante), qualora tale impresa sia stabilita nell’Unione e non sia soggetta a requisiti in materia di remunerazione specifici conformemente ad altri strumenti degli atti giuridici dell’Unione;
- (b) qualsiasi impresa figlia e il suo personale (compreso il personale più rilevante), qualora tale impresa sia stabilita in un paese terzo e non sia soggetta a requisiti specifici in materia di remunerazione, conformemente ad altri atti giuridici dell’Unione, se fosse stabilita nell’Unione, a meno che l’applicazione di tali requisiti sia illegittima ai sensi delle leggi del paese terzo in cui è stabilita la filiazione;
- (c) qualsiasi filiazione e il suo personale (compreso il personale più rilevante), qualora tale impresa sia soggetta a requisiti specifici in materia di remunerazione conformemente ad altri strumenti degli atti giuridici dell’Unione o sia soggetta a tali requisiti se fosse stabilita nell’Unione per quanto riguarda le politiche di remunerazione neutrali rispetto al genere di cui all’articolo 74 della direttiva 2013/36/UE, ma con esclusione dei requisiti in materia di remunerazione di cui agli articoli 92, 94 e 95 della direttiva 2013/36/UE e dei relativi orientamenti;
- (d) laddove lo Stato membro dell’impresa consolidante abbia invocato la discrezionalità di cui all’articolo 109, paragrafo 6, della CRD, per qualsiasi impresa figlia e il suo personale (compreso il personale più rilevante) con l’ambito di applicazione più ampio stabilito da tale Stato membro; e
- (e) alle succursali e ai loro membri del personale (compreso il personale più rilevante) dell’impresa consolidante o di qualsiasi impresa di cui alle lettere da a) ad e), se tali succursali sono stabilite in un paese terzo.
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10. L’eccezione relativa alla non applicazione dei requisiti di cui agli articoli 92, 94 e 95, come …
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L’eccezione relativa alla non applicazione dei requisiti di cui agli articoli 92, 94 e 95, come ulteriormente precisato al paragrafo 9, lettera c), non si applica ai singoli membri del personale nel caso di una filiazione che sia una società di gestione del risparmio o un’impresa che fornisce i servizi e le attività di investimento di cui all’allegato 1, sezione A, punti 2), 3), 4), 6) e 7) della direttiva 2014/65/UE, se tali membri del personale sono stati incaricati di svolgere attività professionali che hanno un impatto rilevante diretta sul profilo di rischio o sull’attività degli enti all’interno del gruppo.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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