+Ambito d’applicazione
---+8. I presenti orientamenti si applicano agli enti su base individuale e consolidata o …
---+9. Quando soddisfano i requisiti di cui al titolo VII, capo 2, sezione II, della direttiva …
---+10. L’eccezione relativa alla non applicazione dei requisiti di cui agli articoli 92, 94 e 95, come …

Ambito d’applicazione

Ambito d’applicazione

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
8. I presenti orientamenti si applicano agli enti su base individuale e consolidata o …

I presenti orientamenti si applicano agli enti su base individuale e consolidata o sub-consolidata, conformemente al livello di applicazione di cui agli articoli 2 e 109 della direttiva 2013/36/UE.

9. Quando soddisfano i requisiti di cui al titolo VII, capo 2, sezione II, della direttiva …

Quando soddisfano i requisiti di cui al titolo VII, capo 2, sezione II, della direttiva 2013/36/UE ai sensi dell’articolo 109 della presente direttiva a livello consolidato o sub-consolidato, le imprese madri e le filiazioni soggette alla direttiva 2013/36/UE devono garantire che i dispositivi, i processi e i meccanismi stabiliti nella direttiva e nei presenti orientamenti siano

(2 ) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338). attuati e rispettati su base consolidata dalle loro filiazioni non soggette alla presente direttiva che rientrano nell’ambito del consolidamento prudenziale, tra cui:

  • (a) qualsiasi impresa figlia e il suo personale (compreso il personale più rilevante), qualora tale impresa sia stabilita nell’Unione e non sia soggetta a requisiti in materia di remunerazione specifici conformemente ad altri strumenti degli atti giuridici dell’Unione;
  • (b) qualsiasi impresa figlia e il suo personale (compreso il personale più rilevante), qualora tale impresa sia stabilita in un paese terzo e non sia soggetta a requisiti specifici in materia di remunerazione, conformemente ad altri atti giuridici dell’Unione, se fosse stabilita nell’Unione, a meno che l’applicazione di tali requisiti sia illegittima ai sensi delle leggi del paese terzo in cui è stabilita la filiazione;
  • (c) qualsiasi filiazione e il suo personale (compreso il personale più rilevante), qualora tale impresa sia soggetta a requisiti specifici in materia di remunerazione conformemente ad altri strumenti degli atti giuridici dell’Unione o sia soggetta a tali requisiti se fosse stabilita nell’Unione per quanto riguarda le politiche di remunerazione neutrali rispetto al genere di cui all’articolo 74 della direttiva 2013/36/UE, ma con esclusione dei requisiti in materia di remunerazione di cui agli articoli 92, 94 e 95 della direttiva 2013/36/UE e dei relativi orientamenti;
  • (d) laddove lo Stato membro dell’impresa consolidante abbia invocato la discrezionalità di cui all’articolo 109, paragrafo 6, della CRD, per qualsiasi impresa figlia e il suo personale (compreso il personale più rilevante) con l’ambito di applicazione più ampio stabilito da tale Stato membro; e
  • (e) alle succursali e ai loro membri del personale (compreso il personale più rilevante) dell’impresa consolidante o di qualsiasi impresa di cui alle lettere da a) ad e), se tali succursali sono stabilite in un paese terzo.
10. L’eccezione relativa alla non applicazione dei requisiti di cui agli articoli 92, 94 e 95, come …

L’eccezione relativa alla non applicazione dei requisiti di cui agli articoli 92, 94 e 95, come ulteriormente precisato al paragrafo 9, lettera c), non si applica ai singoli membri del personale nel caso di una filiazione che sia una società di gestione del risparmio o un’impresa che fornisce i servizi e le attività di investimento di cui all’allegato 1, sezione A, punti 2), 3), 4), 6) e 7) della direttiva 2014/65/UE, se tali membri del personale sono stati incaricati di svolgere attività professionali che hanno un impatto rilevante diretta sul profilo di rischio o sull’attività degli enti all’interno del gruppo.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
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