+15.5 Percentuale minima di strumenti e loro distribuzione nel tempo
|
15.5 Percentuale minima di strumenti e loro distribuzione nel tempo
282.Se necessario, l’obbligo di corrispondere, a norma dell’articolo 94, paragrafo 1, lettera l), della direttiva 2013/36/UE, almeno il 50 % di qualsiasi remunerazione variabile in strumenti dovrebbe essere applicato in egual misura alla parte non differita e alla parte differita ed entrambe le parti dovrebbero consistere in un equilibrio di strumenti in linea con gli orientamenti della sezione 15.4. 283.Piuttosto che riconoscere una remunerazione variabile in contanti, gli enti dovrebbero dare la priorità all’uso di strumenti. Gli enti dovrebbero stabilire separatamente la percentuale che deve essere riconosciuta in un saldo di strumenti pari o superiore al 50 % per le parti differite e non differite della remunerazione variabile. Laddove gli enti riconoscano una percentuale superiore al 50 % della remunerazione variabile in strumenti, dovrebbero dare la priorità a una percentuale maggiore di strumenti nella percentuale differita della componente della remunerazione variabile. 284.Il rapporto della remunerazione variabile erogata in strumenti dovrebbe essere calcolato come il quoziente tra l’importo della remunerazione variabile riconosciuta in strumenti e la somma della remunerazione variabile aggiudicata in denaro, strumenti e altri benefici. Tutti gli importi devono essere valutati al momento del loro riconoscimento, salvo diversa indicazione nei presenti orientamenti.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
|