+40. In conformità dell’articolo 109, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE, in combinato disposto …
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40. In conformità dell’articolo 109, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE, in combinato disposto …
In conformità dell’articolo 109, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE, in combinato disposto con l’articolo 76, paragrafo 3, l’articolo 88, paragrafo 2, e l’articolo 95, paragrafo 1, della medesima direttiva, tutti gli enti che sono essi stessi significativi, considerati i livelli individuali, subconsolidati e consolidati, devono istituire un comitato dei rischi, un comitato per le nomine (12 ) e un comitato per le remunerazioni (13 ), per fornire consulenza all’organo di gestione nella sua funzione di supervisione strategica e per preparare le decisioni che tale organo deve prendere. Gli enti non significativi, anche quando rientrano nell’ambito del consolidamento prudenziale di un ente significativo in una situazione subconsolidata o consolidata, non sono obbligati a istituire tali comitati.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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