+5.1 Istituzione di comitati
---+40. In conformità dell’articolo 109, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE, in combinato disposto …
---+41. Laddove non venga istituito un comitato dei rischi o un comitato per le nomine, i riferimenti …
---+42. Gli enti, alla luce dei criteri menzionati al titolo I dei presenti orientamenti, possono …
---+43. Gli enti dovrebbero garantire una chiara ripartizione e distribuzione dei doveri e dei compiti …
---+44. Ogni comitato dovrebbe avere un mandato documentato, che includa la relativa sfera di …
---+45. I comitati dovrebbero coadiuvare la funzione di supervisione strategica in aree specifiche e …
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5.1 Istituzione di comitati
5.1 Istituzione di comitati
1. Panoramica
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Regolamentazione |
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40. In conformità dell’articolo 109, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE, in combinato disposto …
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In conformità dell’articolo 109, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE, in combinato disposto con l’articolo 76, paragrafo 3, l’articolo 88, paragrafo 2, e l’articolo 95, paragrafo 1, della medesima direttiva, tutti gli enti che sono essi stessi significativi, considerati i livelli individuali, subconsolidati e consolidati, devono istituire un comitato dei rischi, un comitato per le nomine (12 ) e un comitato per le remunerazioni (13 ), per fornire consulenza all’organo di gestione nella sua funzione di supervisione strategica e per preparare le decisioni che tale organo deve prendere. Gli enti non significativi, anche quando rientrano nell’ambito del consolidamento prudenziale di un ente significativo in una situazione subconsolidata o consolidata, non sono obbligati a istituire tali comitati.
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41. Laddove non venga istituito un comitato dei rischi o un comitato per le nomine, i riferimenti …
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Laddove non venga istituito un comitato dei rischi o un comitato per le nomine, i riferimenti ai suddetti comitati nei presenti orientamenti si intendono applicabili all’organo di gestione nella sua funzione di supervisione strategica, tenendo conto del principio di proporzionalità di cui al titolo I.
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42. Gli enti, alla luce dei criteri menzionati al titolo I dei presenti orientamenti, possono …
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Gli enti, alla luce dei criteri menzionati al titolo I dei presenti orientamenti, possono istituire altri comitati (ad es., il comitato per il contrasto al riciclaggio e al finanziamento al terrorismo, il comitato per l’etica, il comitato per la condotta e il comitato per la conformità).
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43. Gli enti dovrebbero garantire una chiara ripartizione e distribuzione dei doveri e dei compiti …
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Gli enti dovrebbero garantire una chiara ripartizione e distribuzione dei doveri e dei compiti tra i comitati specializzati dell’organo di gestione.
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44. Ogni comitato dovrebbe avere un mandato documentato, che includa la relativa sfera di …
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Ogni comitato dovrebbe avere un mandato documentato, che includa la relativa sfera di competenza, attribuito dall’organo di gestione nella sua funzione di supervisione strategica e stabilire procedure di lavoro adeguate.
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45. I comitati dovrebbero coadiuvare la funzione di supervisione strategica in aree specifiche e …
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I comitati dovrebbero coadiuvare la funzione di supervisione strategica in aree specifiche e favorire lo sviluppo e l’attuazione di un sano quadro di governance interna. La delega ai comitati non esime in alcun modo l’organo di gestione nella sua funzione di supervisione strategica dall’adempiere collettivamente ai propri compiti e responsabilità. (12 ) Cfr. anche gli orientamenti congiunti dell’ESMA e dell’ABE sulla valutazione dell’idoneità dei membri dell’organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave ai sensi delle direttive 2013/36/UE e 2014/65/UE. (13 ) In merito al comitato per le remunerazioni, si faccia riferimento agli orientamenti dell’ABE su sane politiche di remunerazione.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
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