+175. Nell’ambito delle suddette procedure di vigilanza, gli enti dovrebbero essere tenuti a …

175. Nell’ambito delle suddette procedure di vigilanza, gli enti dovrebbero essere tenuti a …

Nell’ambito delle suddette procedure di vigilanza, gli enti dovrebbero essere tenuti a informare le autorità competenti tempestivamente in merito a posizioni vacanti all’interno dell’organo di gestione. Gli enti dovrebbero altresì essere tenuti a notificare alle autorità competenti la nomina prevista, nei casi in cui l’autorità competente valuti l’idoneità anteriormente alla nomina, o la nomina, nei casi in cui le autorità competenti valutino l’idoneità a seguito della nomina di un membro dell’organo di gestione. Tali notifiche dovrebbero, nei casi in cui l’autorità competente valuti l’idoneità anteriormente alla nomina, essere effettuate al massimo entro due settimane dal momento in cui l’ente decide di proporre la nomina del membro o, nei casi in cui le autorità competenti valutino l’idoneità a seguito della nomina, nelle due settimane successive alla nomina e includere la documentazione e le informazioni complete di cui all’allegato III.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
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