+199. Ove opportuno, le autorità competenti possono anche richiedere informazioni ad altre autorità …
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199. Ove opportuno, le autorità competenti possono anche richiedere informazioni ad altre autorità …
Ove opportuno, le autorità competenti possono anche richiedere informazioni ad altre autorità competenti sul soggetto valutato nei casi in cui non sia stato valutato da un’altra autorità competente, ma laddove l’altra autorità competente possa essere nella posizione di fornire informazioni aggiuntive, ad es. su registrazioni rifiutate o sui casellari giudiziari. Le autorità competenti che ricevono tali richieste dovrebbero fornire le informazioni disponibili (26 ) Cfr. anche: Orientamenti congiunti sulla cooperazione e sullo scambio di informazioni ai fini della direttiva (UE) 2015/849 tra le autorità competenti preposte alla vigilanza degli enti creditizi e finanziari all’indirizzo: https://eba.europa.eu/regulation-and-policy/anti-money-laundering-and-countering-financing-terrorism pertinenti sull’idoneità dei soggetti. Laddove provengano da un altro Stato membro, le informazioni sono comunicate solo previo esplicito consenso delle autorità che le ha fornite e unicamente per le finalità per le quali le predette autorità hanno espresso il loro accordo.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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