+18. Gli enti imprese madri nell’UE e gli enti autonomi di un gruppo di paese terzo dovrebbero …

18. Gli enti imprese madri nell’UE e gli enti autonomi di un gruppo di paese terzo dovrebbero …

Gli enti imprese madri nell’UE e gli enti autonomi di un gruppo di paese terzo dovrebbero coordinarsi per allertare, fornendo senza indugio tutte le informazioni del caso, l’autorità competente, da individuare nell’autorità di vigilanza su base consolidata conformemente all’articolo 111, paragrafi 3 e 5, della direttiva 2013/36/UE assumendo che tutti gli enti autorizzati nell’Unione, aventi la stessa società di partecipazione finanziaria madre nell’UE, siano parte di un gruppo soggetto a vigilanza consolidata ai sensi di tale articolo («autorità di vigilanza su base consolidata») o, nel caso in cui fra gli enti di un gruppo di paese terzo non vi sia un ente creditizio, l’autorità competente da individuare nell’autorità di vigilanza del gruppo ai sensi dell’articolo 46 della direttiva (UE) 2019/2034 («autorità di vigilanza del gruppo»), laddove prevedano che il loro gruppo di paese terzo raggiunga la soglia entro i tre anni successivi sulla base del monitoraggio prospettico.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
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