+Scambio di informazioni tra gli enti e le succursali di un gruppo di paese terzo e comunicazioni alle autorità competenti
---+17. Per quanto riguarda gli accertamenti trimestrali e il monitoraggio prospettico da effettuare …
---+18. Gli enti imprese madri nell’UE e gli enti autonomi di un gruppo di paese terzo dovrebbero …
---+19. Gli enti imprese madri nell’UE e gli enti autonomi di un gruppo di paese terzo dovrebbero …
---+20. Gli enti imprese madri nell’UE di un gruppo di paese terzo, tra cui le imprese madri nell’UE …
---+21. Qualora dal monitoraggio prospettico emerga che un gruppo di paese terzo raggiungerà la soglia …
|
Scambio di informazioni tra gli enti e le succursali di un gruppo di paese terzo e comunicazioni alle autorità competenti
Scambio di informazioni tra gli enti e le succursali di un gruppo di paese terzo e comunicazioni alle autorità competenti
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
|
17. Per quanto riguarda gli accertamenti trimestrali e il monitoraggio prospettico da effettuare …
|
Per quanto riguarda gli accertamenti trimestrali e il monitoraggio prospettico da effettuare, gli enti imprese madri nell’UE, tra cui le imprese madri nell’UE intermedie dalla loro costituzione, gli enti autonomi e le succursali di paesi terzi di un gruppo di paese terzo dovrebbero scambiarsi tempestivamente tutte le informazioni richieste. In particolare, le succursali di paesi terzi dovrebbero comunicare tempestivamente agli enti imprese madri nell’UE e agli enti autonomi del pertinente gruppo di paese terzo tutte le informazioni necessarie per il calcolo di cui ai paragrafi 10 e 11 del valore totale delle loro attività. Dalla costituzione delle imprese madri nell’UE intermedie ai sensi dell’articolo 21 ter , paragrafo 1 o 2, della direttiva 2013/36/UE, le succursali di paesi terzi di tale gruppo di paese terzo dovrebbero fornire tali informazioni alle imprese madri nell’UE intermedie e non più agli enti autonomi del pertinente gruppo di paese terzo.
|
|
18. Gli enti imprese madri nell’UE e gli enti autonomi di un gruppo di paese terzo dovrebbero …
|
Gli enti imprese madri nell’UE e gli enti autonomi di un gruppo di paese terzo dovrebbero coordinarsi per allertare, fornendo senza indugio tutte le informazioni del caso, l’autorità competente, da individuare nell’autorità di vigilanza su base consolidata conformemente all’articolo 111, paragrafi 3 e 5, della direttiva 2013/36/UE assumendo che tutti gli enti autorizzati nell’Unione, aventi la stessa società di partecipazione finanziaria madre nell’UE, siano parte di un gruppo soggetto a vigilanza consolidata ai sensi di tale articolo («autorità di vigilanza su base consolidata») o, nel caso in cui fra gli enti di un gruppo di paese terzo non vi sia un ente creditizio, l’autorità competente da individuare nell’autorità di vigilanza del gruppo ai sensi dell’articolo 46 della direttiva (UE) 2019/2034 («autorità di vigilanza del gruppo»), laddove prevedano che il loro gruppo di paese terzo raggiunga la soglia entro i tre anni successivi sulla base del monitoraggio prospettico.
|
|
19. Gli enti imprese madri nell’UE e gli enti autonomi di un gruppo di paese terzo dovrebbero …
|
Gli enti imprese madri nell’UE e gli enti autonomi di un gruppo di paese terzo dovrebbero coordinarsi per presentare tempestivamente alle rispettive autorità competenti gli accertamenti trimestrali, unitamente a tutte le informazioni finanziarie giustificative. Dalla costituzione delle imprese madri nell’UE intermedie, gli accertamenti trimestrali, unitamente a tutte le informazioni finanziarie giustificative, dovrebbero essere trasmessi solo dalle imprese madri nell’UE intermedie all’autorità di vigilanza su base consolidata o del gruppo, a seconda dei casi. Le succursali di paesi terzi dovrebbero trasmettere alle rispettive autorità competenti le informazioni di cui al paragrafo 17.
|
|
20. Gli enti imprese madri nell’UE di un gruppo di paese terzo, tra cui le imprese madri nell’UE …
|
Gli enti imprese madri nell’UE di un gruppo di paese terzo, tra cui le imprese madri nell’UE intermedie dalla loro costituzione, dovrebbero fornire tempestivamente e senza indebito ritardo alle loro filiazioni i rispettivi accertamenti trimestrali e il monitoraggio prospettico, unitamente a tutte le informazioni giustificative del caso.
|
|
21. Qualora dal monitoraggio prospettico emerga che un gruppo di paese terzo raggiungerà la soglia …
|
Qualora dal monitoraggio prospettico emerga che un gruppo di paese terzo raggiungerà la soglia, gli enti imprese madri nell’UE e gli enti autonomi di tale gruppo dovrebbero richiedere con sufficiente anticipo tutte le procedure di vigilanza e adottare tutte le misure necessarie per soddisfare tutti i requisiti giuridici necessari affinché l’impresa madre nell’UE intermedia sia immediatamente operativa una volta raggiunta la soglia.
|
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
|