+31. Le autorità competenti possono accettare l’aggiornamento della calibrazione degli indicatori …

31. Le autorità competenti possono accettare l’aggiornamento della calibrazione degli indicatori …

Le autorità competenti possono accettare l’aggiornamento della calibrazione degli indicatori dei piani di risanamento in casi debitamente giustificati, come quelli riportati di seguito.

  • a. Gli indicatori ricalibrati sono conformi ai requisiti generali per la calibrazione degli indicatori dei piani di risanamento di cui al punto 27.
  • b. Tali modifiche riflettono cambiamenti del profilo economico e finanziario dell’ente e sono in linea con il quadro interno di gestione del rischio e di propensione al rischio dell’ente.
  • c. La ricalibrazione non osta a raggiungimento degli obiettivi delle misure di vigilanza.
  • d. Gli indicatori di capitale sono sempre calibrati a livelli superiori al pertinente importo dei fondi propri richiesti a norma delle parti tre, quattro e sette del regolamento (UE) n. 575/2013, del capo 2 del regolamento (UE) 2017/2402 e dell’articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/36/UE, a seconda dei casi.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
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