+31. Le autorità competenti possono accettare l’aggiornamento della calibrazione degli indicatori …
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31. Le autorità competenti possono accettare l’aggiornamento della calibrazione degli indicatori …
Le autorità competenti possono accettare l’aggiornamento della calibrazione degli indicatori dei piani di risanamento in casi debitamente giustificati, come quelli riportati di seguito. - a. Gli indicatori ricalibrati sono conformi ai requisiti generali per la calibrazione degli indicatori dei piani di risanamento di cui al punto 27.
- b. Tali modifiche riflettono cambiamenti del profilo economico e finanziario dell’ente e sono in linea con il quadro interno di gestione del rischio e di propensione al rischio dell’ente.
- c. La ricalibrazione non osta a raggiungimento degli obiettivi delle misure di vigilanza.
- d. Gli indicatori di capitale sono sempre calibrati a livelli superiori al pertinente importo dei fondi propri richiesti a norma delle parti tre, quattro e sette del regolamento (UE) n. 575/2013, del capo 2 del regolamento (UE) 2017/2402 e dell’articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/36/UE, a seconda dei casi.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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