+Requisiti per la calibrazione degli indicatori dei piani di risanamento
---+27. Per la calibrazione della struttura degli indicatori l’ente dovrebbe tenere conto di quanto …
---+28. L’ente dovrebbe essere in grado di chiarire all’autorità competente in che modo sono state …
---+29. L’adeguatezza delle calibrazioni degli indicatori del piano di risanamento dovrebbe essere …
---+30. Le autorità competenti e le autorità di risoluzione potrebbero decidere di porre in essere …
---+31. Le autorità competenti possono accettare l’aggiornamento della calibrazione degli indicatori …
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Requisiti per la calibrazione degli indicatori dei piani di risanamento
Requisiti per la calibrazione degli indicatori dei piani di risanamento
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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27. Per la calibrazione della struttura degli indicatori l’ente dovrebbe tenere conto di quanto …
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Per la calibrazione della struttura degli indicatori l’ente dovrebbe tenere conto di quanto segue. - a. La capacità globale di risanamento delle opzioni disponibili: gli enti con una capacità globale di risanamento più limitata dovrebbero prendere in considerazione una violazione degli indicatori del piano anticipata per massimizzare le possibilità di attuare con esito positivo le opzioni di risanamento più limitate.
- b. La tempistica e la complessità dell’attuazione delle opzioni di risanamento, tenendo conto dei dispositivi di governance , delle approvazioni di carattere regolamentare necessarie in tutte le giurisdizioni pertinenti e dei potenziali ostacoli operativi all’esecuzione. Gli enti che si basano su opzioni più complesse da eseguire e che probabilmente richiedono più tempo per l’attuazione dovrebbero disporre di indicatori calibrati di conseguenza in modo più prudente, per consentire un preavviso sufficiente.
- c. In quale fase della crisi l’opzione di risanamento può realisticamente essere utilizzata in modo efficace. Nel considerare questo aspetto, l’ente dovrebbe tenere conto del fatto che, per alcuni tipi di opzioni, i completi benefici potrebbero essere difficili da ottenere più tardi in una situazione di stress rispetto a quello che avverrebbe con una loro attuazione anticipata. Ad esempio, nel caso dell’opzione di risanamento consistente nella «raccolta di capitali sul mercato», un ente dovrebbe valutare se e quando ciò possa realisticamente essere realizzato. Gli enti dovrebbero riconoscere che potrebbe diventare più difficile raccogliere capitale esterno quanto più l’ente si troverà vicino a violare i propri requisiti patrimoniali.
- d. L’andamento del deterioramento in una crisi. Gli enti dovrebbero riconoscere che, sebbene l’andamento del deterioramento dipenda in ultima analisi dalle circostanze specifiche della crisi, i profili specifici degli enti tra cui, ma non solo, gli enti con un modello di business meno diversificato e altre circostanze individuali, possono risultare in un deterioramento più rapido della posizione finanziaria dell’ente e implicare un lasso di tempo più breve per l’attuazione delle opzioni di risanamento. A tale riguardo, gli enti dovrebbero prendere in considerazione anche l’utilizzo di indicatori che mostrino il deterioramento nel tempo, per individuare le situazioni nelle quali si verifica un deterioramento rapido e sostanziale della posizione finanziaria (ad esempio il capitale) dell’ente. Inoltre, il monitoraggio del cambiamento di una metrica dovrebbe essere preso in considerazione quando è difficile definire un unico momento nel tempo in cui è necessaria l’ escalation .
- e. Il quadro di gestione del rischio dell’ente (compreso il processo di valutazione dell’adeguatezza del capitale interno, ICAAP) e il Risk Appetite Framework (quadro della propensione al rischio, RAF). L’ente dovrebbe assicurare che la calibrazione degli indicatori del piano di risanamento sia coerente con il proprio quadro di gestione del rischio e di propensione al rischio [ad esempio early warning framework (quadro di allerta precoce), i piani di emergenza e i piani di continuità operativa].
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28. L’ente dovrebbe essere in grado di chiarire all’autorità competente in che modo sono state …
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L’ente dovrebbe essere in grado di chiarire all’autorità competente in che modo sono state determinate le calibrazioni degli indicatori del piano di risanamento e di dimostrare che le soglie saranno superate con sufficiente anticipo in modo da essere efficaci.
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29. L’adeguatezza delle calibrazioni degli indicatori del piano di risanamento dovrebbe essere …
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L’adeguatezza delle calibrazioni degli indicatori del piano di risanamento dovrebbe essere monitorata su base periodica e, a norma dell’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE, aggiornata almeno una volta all’anno o con maggiore frequenza qualora l’aggiornamento, proposto dall’ente, sia necessario a causa di un cambiamento della situazione finanziaria ed economica dell’ente. Eventuali aggiornamenti riguardanti la calibrazione degli indicatori dei piani di risanamento dovrebbero essere tempestivamente e debitamente notificati, delucidati e motivati all’autorità competente. Tali aggiornamenti dovrebbero essere accettati dalle autorità competenti in sede di valutazione del piano di risanamento.
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30. Le autorità competenti e le autorità di risoluzione potrebbero decidere di porre in essere …
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Le autorità competenti e le autorità di risoluzione potrebbero decidere di porre in essere misure di sostegno temporanee in caso di crisi sistemica al fine di alleviare gli oneri regolamentari che potrebbero incidere negativamente sulla capacità degli enti di continuare a sostenere l’economia reale. Tenuto conto della natura temporanea e dell’obiettivo specifico di tali misure di sostegno di vigilanza e di risoluzione, la loro concessione non dovrebbe risultare in una modifica automatica della calibrazione degli indicatori dei piani di risanamento da parte degli enti.
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31. Le autorità competenti possono accettare l’aggiornamento della calibrazione degli indicatori …
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Le autorità competenti possono accettare l’aggiornamento della calibrazione degli indicatori dei piani di risanamento in casi debitamente giustificati, come quelli riportati di seguito. - a. Gli indicatori ricalibrati sono conformi ai requisiti generali per la calibrazione degli indicatori dei piani di risanamento di cui al punto 27.
- b. Tali modifiche riflettono cambiamenti del profilo economico e finanziario dell’ente e sono in linea con il quadro interno di gestione del rischio e di propensione al rischio dell’ente.
- c. La ricalibrazione non osta a raggiungimento degli obiettivi delle misure di vigilanza.
- d. Gli indicatori di capitale sono sempre calibrati a livelli superiori al pertinente importo dei fondi propri richiesti a norma delle parti tre, quattro e sette del regolamento (UE) n. 575/2013, del capo 2 del regolamento (UE) 2017/2402 e dell’articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/36/UE, a seconda dei casi.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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