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18. A tal fine, le autorità competenti dovrebbero tener conto dei criteri che seguono: a) le …

A tal fine, le autorità competenti dovrebbero tener conto dei criteri che seguono:

  • a) le dimensioni previste del bilancio dell’ente creditizio richiedente e delle sue filiazioni nell’ambito del perimetro di consolidamento prudenziale, a seconda dei casi;
  • b) la presenza geografica prevista dell’ente creditizio richiedente e il volume delle sue attività in ciascun paese;
  • c) la forma giuridica dell’ente creditizio richiedente, incluso l’eventuale appartenenza a un gruppo;
  • d) se l’ente è quotato;
  • e) la tipologia di attività e di servizi previsti svolti dall’ente creditizio richiedente (ad esempio cfr. l’allegato 1 della direttiva 2013/36/UE e l’allegato 1 della direttiva 2014/65/UE);
  • f) il modello di business (compreso il suo carattere innovativo, la sua unicità o complessità) e la strategia, nonché il livello di rischio atteso derivante dall’attuazione e dall’implementazione; la natura e la complessità delle attività commerciali interessate;
  • g) la struttura organizzativa dell’ente creditizio;
  • h) la strategia prevista in materia di rischio, la propensione al rischio e il profilo di rischio dell’ente creditizio richiedente;
  • i) la proprietà e la struttura finanziaria dell’ente creditizio richiedente;
  • j) la tipologia di clienti (ad esempio, clientela al dettaglio, società, istituzioni, piccole imprese, enti pubblici) e la complessità dei prodotti o dei contratti previsti;
  • k) le funzioni esternalizzate e i canali di distribuzione previsti;
  • l) i sistemi informatici esistenti e/o previsti, inclusi i meccanismi di continuità e le funzioni esternalizzate in questo settore;
  • m) se l’ente creditizio richiedente appartiene a un gruppo soggetto a vigilanza su base consolidata da parte dell’autorità competente;
  • n) se l’ente creditizio richiedente presenta una domanda per sole attività specifiche o se un ente creditizio esistente chiede un’estensione dell’autorizzazione ogniqualvolta l’autorizzazione sia stata concessa esclusivamente per l’esercizio di attività specifiche;
  • o) la coerenza con il tipo e la portata delle informazioni richieste ai sensi della norma tecnica di regolamentazione sulle informazioni per l’autorizzazione .

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/