+4.1 Metodologia di valutazione comune ( common assessment methodology )
---+11. Ai fini della concessione di un’autorizzazione come ente creditizio ai sensi dell’articolo 4 …
---+12. La CAM stabilisce i criteri e i metodi in base ai quali le autorità competenti dovrebbero …
---+13. Ai fini dei presenti orientamenti, i riferimenti al rischio comprendono anche il rischio di …
---+14. Onde garantire che la valutazione per la concessione dell’autorizzazione sia basata su …
---+15. La CAM è neutrale in termini di tecnologia e favorevole all’innovazione, di conseguenza si …
---+16. Al fine di assicurare parità di condizioni in tutta l’Unione europea (UE), la valutazione …
---+17. Le autorità competenti dovrebbero effettuare la valutazione per la concessione …
---+18. A tal fine, le autorità competenti dovrebbero tener conto dei criteri che seguono: a) le …
---+19. Nel caso di cui al punto 18, lettera m), e in linea con l’articolo 10, paragrafo 1, della norma …
---+20. Nel caso del paragrafo 18, lettera n), a condizione che l’estensione richiesta non modifichi …
---+21. L’applicazione del principio di proporzionalità da parte delle autorità competenti non può …
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4.1 Metodologia di valutazione comune ( common assessment methodology )
4.1 Metodologia di valutazione comune ( common assessment methodology )
1. Panoramica
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Regolamentazione |
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11. Ai fini della concessione di un’autorizzazione come ente creditizio ai sensi dell’articolo 4 …
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Ai fini della concessione di un’autorizzazione come ente creditizio ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, CRR, le autorità competenti dovrebbero assicurare di applicare la CAM stabilita nei presenti orientamenti.
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12. La CAM stabilisce i criteri e i metodi in base ai quali le autorità competenti dovrebbero …
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La CAM stabilisce i criteri e i metodi in base ai quali le autorità competenti dovrebbero valutare i requisiti comuni per la concessione dell’autorizzazione come ente creditizio di cui agli articoli da 10 a 14 della direttiva 2013/36/UE.
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13. Ai fini dei presenti orientamenti, i riferimenti al rischio comprendono anche il rischio di …
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Ai fini dei presenti orientamenti, i riferimenti al rischio comprendono anche il rischio di riciclaggio/finanziamento del terrorismo (ML/TF). Le autorità competenti dovrebbero pertanto valutare in modo esaustivo gli aspetti relativi all’AML/CFT ai fini della concessione dell’autorizzazione. A tale proposito, le autorità competenti dovrebbero cooperare con la pertinente autorità di vigilanza in materia di AML/CFT e con altri organismi pubblici pertinenti, ove appropriato, in conformità dell’articolo 117, paragrafo 5, della direttiva 2013/36/UE (5 ).
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14. Onde garantire che la valutazione per la concessione dell’autorizzazione sia basata su …
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Onde garantire che la valutazione per la concessione dell’autorizzazione sia basata su informazioni affidabili, le autorità competenti dovrebbero riesaminare le informazioni e i documenti presentati a corredo della domanda di autorizzazione conformemente alla norma tecnica di regolamentazione sulle informazioni per l’autorizzazione , alla luce dei requisiti di veridicità, chiarezza, accuratezza, aggiornamento e completezza e al fine di assicurare una gestione sana e prudente dell’ente. A norma dell’articolo 10, paragrafo 2, della norma tecnica di regolamentazione sulle informazioni per l’autorizzazione , le autorità competenti possono altresì imporre al richiedente di fornire informazioni supplementari o spiegazioni aggiuntive.
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15. La CAM è neutrale in termini di tecnologia e favorevole all’innovazione, di conseguenza si …
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La CAM è neutrale in termini di tecnologia e favorevole all’innovazione, di conseguenza si applica agli enti creditizi richiedenti che attuano tutti i modelli di business, tanto tradizionali quanto innovativi, e/o tutti i meccanismi di attuazione e, allo stesso tempo, non impone l’obbligo di utilizzare tecnologie specifiche o di adottare determinate strutture. Pertanto, non ostacola la nascita e l’espansione di nuove tecnologie e di modelli di business innovativi. Di conseguenza, le autorità competenti non dovrebbero privilegiare o impedire l’adozione di una tecnologia specifica, né dovrebbero prediligere o pregiudicare uno specifico modello di business o servizio nel contesto della valutazione della domanda. Ciò non pregiudica la (5 ) In particolare gli orientamenti dell’ABE sulla cooperazione e sullo scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza prudenziale, le autorità di vigilanza in materia di AML/CFT e le unità di informazione finanziaria di cui alla direttiva 2013/36/UE. Il documento di consultazione, EBA/CP/2021/21 del 27 maggio 2021, è disponibile all’indirizzo: https://www.eba.europa.eu/eba-consults-new-guidelines-cooperation-and-information-exchange-area-anti-money-laundering-and. necessità di garantire che il modello di business o il meccanismo di attuazione non ostacolino la vigilanza efficace da parte delle autorità competenti.
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16. Al fine di assicurare parità di condizioni in tutta l’Unione europea (UE), la valutazione …
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Al fine di assicurare parità di condizioni in tutta l’Unione europea (UE), la valutazione condotta dalle autorità competenti dovrebbe essere puramente tecnica, rispecchiare la regolamentazione prudenziale ed essere conforme all’articolo 11 della direttiva 2013/36/UE. 4.1.1 Proporzionalità
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17. Le autorità competenti dovrebbero effettuare la valutazione per la concessione …
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Le autorità competenti dovrebbero effettuare la valutazione per la concessione dell’autorizzazione conformemente al principio di proporzionalità specificato nei presenti orientamenti, al fine di assicurare che la valutazione sia coerente con il profilo di rischio individuale e il modello di business dell’ente creditizio richiedente, affinché gli obiettivi dei requisiti normativi siano effettivamente conseguiti.
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18. A tal fine, le autorità competenti dovrebbero tener conto dei criteri che seguono: a) le …
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A tal fine, le autorità competenti dovrebbero tener conto dei criteri che seguono: - a) le dimensioni previste del bilancio dell’ente creditizio richiedente e delle sue filiazioni nell’ambito del perimetro di consolidamento prudenziale, a seconda dei casi;
- b) la presenza geografica prevista dell’ente creditizio richiedente e il volume delle sue attività in ciascun paese;
- c) la forma giuridica dell’ente creditizio richiedente, incluso l’eventuale appartenenza a un gruppo;
- d) se l’ente è quotato;
- e) la tipologia di attività e di servizi previsti svolti dall’ente creditizio richiedente (ad esempio cfr. l’allegato 1 della direttiva 2013/36/UE e l’allegato 1 della direttiva 2014/65/UE);
- f) il modello di business (compreso il suo carattere innovativo, la sua unicità o complessità) e la strategia, nonché il livello di rischio atteso derivante dall’attuazione e dall’implementazione; la natura e la complessità delle attività commerciali interessate;
- g) la struttura organizzativa dell’ente creditizio;
- h) la strategia prevista in materia di rischio, la propensione al rischio e il profilo di rischio dell’ente creditizio richiedente;
- i) la proprietà e la struttura finanziaria dell’ente creditizio richiedente;
- j) la tipologia di clienti (ad esempio, clientela al dettaglio, società, istituzioni, piccole imprese, enti pubblici) e la complessità dei prodotti o dei contratti previsti;
- k) le funzioni esternalizzate e i canali di distribuzione previsti;
- l) i sistemi informatici esistenti e/o previsti, inclusi i meccanismi di continuità e le funzioni esternalizzate in questo settore;
- m) se l’ente creditizio richiedente appartiene a un gruppo soggetto a vigilanza su base consolidata da parte dell’autorità competente;
- n) se l’ente creditizio richiedente presenta una domanda per sole attività specifiche o se un ente creditizio esistente chiede un’estensione dell’autorizzazione ogniqualvolta l’autorizzazione sia stata concessa esclusivamente per l’esercizio di attività specifiche;
- o) la coerenza con il tipo e la portata delle informazioni richieste ai sensi della norma tecnica di regolamentazione sulle informazioni per l’autorizzazione .
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19. Nel caso di cui al punto 18, lettera m), e in linea con l’articolo 10, paragrafo 1, della norma …
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Nel caso di cui al punto 18, lettera m), e in linea con l’articolo 10, paragrafo 1, della norma tecnica di regolamentazione sulle informazioni per l’autorizzazione , l’intensità della valutazione dovrebbe tenere conto della conoscenza diretta dell’autorità competente, sulla base delle informazioni a sua disposizione, del modello di business, del profilo di rischio e delle condizioni prudenziali, finanziarie, commerciali e operative attuali dell’ente creditizio o del gruppo richiedente.
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20. Nel caso del paragrafo 18, lettera n), a condizione che l’estensione richiesta non modifichi …
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Nel caso del paragrafo 18, lettera n), a condizione che l’estensione richiesta non modifichi sostanzialmente la natura e il profilo di rischio dell’ente creditizio, la valutazione delle autorità competenti dovrebbe avere una portata limitata e concentrarsi sull’impatto delle nuove attività aggiuntive sul modello di business complessivo e sulla capacità di rispettare i requisiti prudenziali, in particolare in materia di sana e prudente gestione dell’ente creditizio (compresi, in particolare, la redditività delle nuove linee di attività e la sostenibilità complessiva del piano aziendale, l’idoneità dei membri dell’organo di gestione nella sua funzione di gestione o di supervisione strategica, il quadro di controllo interno e i sistemi informatici). Dovrebbe inoltre tenere conto della conoscenza diretta da parte dell’autorità competente del modello di business dell’ente creditizio richiedente, del suo profilo di rischio e delle sue attuali condizioni prudenziali, finanziarie, commerciali e operative.
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21. L’applicazione del principio di proporzionalità da parte delle autorità competenti non può …
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L’applicazione del principio di proporzionalità da parte delle autorità competenti non può costituire in alcun caso un esonero per l’ente creditizio richiedente dall’adempimento di eventuali requisiti obbligatori per la concessione dell’autorizzazione.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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