+38. Fatto salvo il punto che precede, le autorità competenti non dovrebbero subordinare il …

38. Fatto salvo il punto che precede, le autorità competenti non dovrebbero subordinare il …

Fatto salvo il punto che precede, le autorità competenti non dovrebbero subordinare il trasferimento delle attività dell’ente creditizio verso un’entità temporanea alla concessione di un’autorizzazione preventiva se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

(6 ) Ad esempio, la vendita di un ente creditizio che fa parte di un gruppo, mentre talune attività che richiedono l’autorizzazione come ente creditizio dell’entità ceduta devono rimanere all’interno del gruppo cedente. Le attività che dovrebbero essere conservate, ad esempio, possono essere separate assegnandole a una nuova entità giuridica temporanea e successivamente fuse con un’altra entità del gruppo autorizzata come ente creditizio.

  • a) la costituzione dell’entità temporanea soddisfa i requisiti formali per l’esecuzione dell’operazione e la durata prevista dell’ente creditizio temporaneo corrisponde a un «secondo legale», ossia a un breve periodo di tempo non definito durante il quale l’entità temporanea detiene le attività dell’ente creditizio al fine di completare formalmente una serie di operazioni giuridiche necessarie per fondere l’entità temporanea con l’acquirente; e
  • b) le entità oggetto della fusione hanno adottato misure adeguate e sufficienti per far fronte ai rischi di esecuzione dell’operazione, anche per lo scenario in cui il trasferimento non può essere completato entro il «secondo legale». Tali misure (ad esempio un ritrasferimento delle attività) dovrebbero mirare a garantire che all’entità temporanea sia impedito di operare sul mercato svolgendo attività che richiedono l’autorizzazione come ente creditizio.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
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