+28. L’organo di gestione ( ) nella sua funzione di supervisione strategica (di seguito la «funzione …

28. L’organo di gestione ( ) nella sua funzione di supervisione strategica (di seguito la «funzione …

L’organo di gestione (9 ) nella sua funzione di supervisione strategica (di seguito la «funzione di supervisione strategica») dovrebbe essere responsabile dell’adozione e del mantenimento della politica di remunerazione dell’impresa di investimento, nonché del controllo della sua attuazione per garantire che funzioni pienamente come previsto. La funzione di supervisione strategica dovrebbe inoltre approvare qualsiasi successiva deroga per i singoli membri del personale e qualsiasi modifica apportata alla politica di remunerazione, nonché esaminarne e monitorarne attentamente gli effetti. Eventuali deroghe non dovrebbero basarsi su considerazioni di genere o altri aspetti che sarebbero discriminatori, dovrebbero essere ben motivate e conformi ai requisiti in materia di remunerazione previsti dal diritto nazionale.

(8 ) Cfr. anche la raccomandazione della Commissione del 7.3.2014 sul potenziamento del principio della parità retributiva tra donne e uomini tramite la trasparenza.

(9 ) Gli organi di gestione possono assumere strutture diverse nei paesi europei. In alcuni paesi è comune una struttura unitaria, ossia le funzioni di supervisione strategica e di gestione sono esercitate da un solo organo. In altri è frequente una struttura duale, che prevede cioè la creazione di due organi indipendenti, l’uno preposto alla funzione di gestione e l’altro alla supervisione strategica. EBA Public

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
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