+51. Qualora debbano essere istituiti conformemente alla direttiva (UE) 2019/2034 o al diritto …
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51. Qualora debbano essere istituiti conformemente alla direttiva (UE) 2019/2034 o al diritto …
Qualora debbano essere istituiti conformemente alla direttiva (UE) 2019/2034 o al diritto nazionale, i comitati dovrebbero essere composti, come principio generale, di almeno tre membri e avere almeno un membro indipendente, tenendo conto dei criteri di cui al titolo I dei presenti orientamenti e degli orientamenti congiunti dell’ESMA e dell’ABE sulla valutazione dell’idoneità dei membri dell’organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave. Qualora nell’organo di gestione nella sua funzione di supervisione strategica non vi sia un numero sufficiente di membri per garantire una composizione solida dei comitati come indicato nella presente sezione, i compiti del comitato possono essere delegati a un membro dell’organo di gestione nella sua funzione di supervisione strategica, che è assistito, ove opportuno, dal personale. I comitati possono essere composti dallo stesso gruppo di membri, tenendo conto dei criteri di cui al titolo I e del numero di membri indipendenti dell’organo di gestione nella sua funzione di supervisione strategica, unitamente all’esperienza, alle conoscenze e alle competenze specifiche richieste individualmente o collettivamente per i comitati. La motivazione della composizione dei comitati dovrebbe essere documentata.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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