+5.2 Composizione dei comitati ( )
---+49. Tutti i comitati dovrebbero essere presieduti da un membro non esecutivo dell’organo di …
---+50. I membri indipendenti ( ) dell’organo di gestione nella sua funzione di supervisione strategica …
---+51. Qualora debbano essere istituiti conformemente alla direttiva (UE) 2019/2034 o al diritto …
---+52. Il comitato dei rischi dovrebbe essere composto da membri non esecutivi dell’organo di gestione …
---+53. Il comitato dei rischi dovrebbe essere presieduto, ove possibile, da un membro indipendente. I …

5.2 Composizione dei comitati ( )

(12 ) L’articolo 28 della direttiva (UE) 2019/2034 impone alle imprese di investimento che non soddisfano i criteri di cui all’articolo 32, paragrafo 4, lettera a), di istituire un comitato dei rischi composto da membri dell’organo di gestione che non esercitano funzioni esecutive nell’impresa di investimento interessata.

(13 ) Questa sezione dovrebbe essere letta unitamente agli orientamenti congiunti dell’ESMA e dell’ABE sulla valutazione dell’idoneità dei membri dell’organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave ai sensi delle direttive 2013/36/UE e 2014/65/UE.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
49. Tutti i comitati dovrebbero essere presieduti da un membro non esecutivo dell’organo di …

Tutti i comitati dovrebbero essere presieduti da un membro non esecutivo dell’organo di gestione, in grado di esercitare un giudizio obiettivo.

50. I membri indipendenti ( ) dell’organo di gestione nella sua funzione di supervisione strategica …

I membri indipendenti (14 ) dell’organo di gestione nella sua funzione di supervisione strategica dovrebbero essere attivamente coinvolti nei comitati.

51. Qualora debbano essere istituiti conformemente alla direttiva (UE) 2019/2034 o al diritto …

Qualora debbano essere istituiti conformemente alla direttiva (UE) 2019/2034 o al diritto nazionale, i comitati dovrebbero essere composti, come principio generale, di almeno tre membri e avere almeno un membro indipendente, tenendo conto dei criteri di cui al titolo I dei presenti orientamenti e degli orientamenti congiunti dell’ESMA e dell’ABE sulla valutazione dell’idoneità dei membri dell’organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave. Qualora nell’organo di gestione nella sua funzione di supervisione strategica non vi sia un numero sufficiente di membri per garantire una composizione solida dei comitati come indicato nella presente sezione, i compiti del comitato possono essere delegati a un membro dell’organo di gestione nella sua funzione di supervisione strategica, che è assistito, ove opportuno, dal personale. I comitati possono essere composti dallo stesso gruppo di membri, tenendo conto dei criteri di cui al titolo I e del numero di membri indipendenti dell’organo di gestione nella sua funzione di supervisione strategica, unitamente all’esperienza, alle conoscenze e alle competenze specifiche richieste individualmente o collettivamente per i comitati. La motivazione della composizione dei comitati dovrebbe essere documentata.

52. Il comitato dei rischi dovrebbe essere composto da membri non esecutivi dell’organo di gestione …

Il comitato dei rischi dovrebbe essere composto da membri non esecutivi dell’organo di gestione nella sua funzione di supervisione strategica dell’impresa di investimento in questione. Il comitato per le remunerazioni dovrebbe essere composto conformemente alla sezione 2.3 degli orientamenti dell’ABE su sane politiche di remunerazione (15 ).

53. Il comitato dei rischi dovrebbe essere presieduto, ove possibile, da un membro indipendente. I …

Il comitato dei rischi dovrebbe essere presieduto, ove possibile, da un membro indipendente. I membri del comitato dei rischi dovrebbero possedere, a livello individuale e collettivo, conoscenze, capacità e competenze adeguate in merito, rispettivamente, al processo di selezione e ai requisiti di adeguatezza, nonché alle prassi di gestione del rischio e di controllo. In tutte le imprese di investimento, la presidenza del comitato dei rischi non dovrebbe coincidere, ove possibile, né con la presidenza dell’organo di gestione né con la presidenza di qualsiasi altro comitato.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/