+71. In caso di fusione per acquisizione, l’autorità di vigilanza prudenziale incaricata di valutare …

71. In caso di fusione per acquisizione, l’autorità di vigilanza prudenziale incaricata di valutare …

In caso di fusione per acquisizione, l’autorità di vigilanza prudenziale incaricata di valutare la domanda di fusione dovrebbe procedere come indicato di seguito.

  • a. Nel caso in cui la fusione dia luogo a una proposta di acquisizione o aumento di partecipazioni qualificate, l’autorità di vigilanza prudenziale dovrebbe scambiare informazioni pertinenti per la valutazione con l’autorità di vigilanza in materia di AML/CFT competente e, laddove appropriato, con l’unità di informazione finanziaria, come previsto nella sezione 6.2; e
  • b. nel caso in cui l’integrazione dell’ente acquisito influisca sull’ambito di applicazione della licenza dell’acquirente, l’autorità di vigilanza prudenziale dovrebbe scambiare informazioni pertinenti per la valutazione della domanda di estensione dell’autorizzazione dell’acquirente con l’autorità di vigilanza in materia di AML/CFT competente, come previsto nella sezione 6.1.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
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