+2. Trasmissione dei dati per il benchmarking alle autorità competenti
---+20. Per consentire alle autorità competenti di raccogliere e trasmettere all’ABE i dati sulle …
---+21. Per consentire alle autorità competenti di raccogliere e trasmettere all’ABE i dati sul divario …
---+22. Per consentire alle autorità competenti di raccogliere, aggregare e trasmettere all’ABE i dati …
---+23. Per consentire alle autorità competenti di raccogliere, aggregare e trasmettere all’ABE i dati …

2. Trasmissione dei dati per il benchmarking alle autorità competenti

2. Trasmissione dei dati per il benchmarking alle autorità competenti

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
20. Per consentire alle autorità competenti di raccogliere e trasmettere all’ABE i dati sulle …

Per consentire alle autorità competenti di raccogliere e trasmettere all’ABE i dati sulle remunerazioni conformemente ai presenti orientamenti, gli enti citati nella sottosezione 1.1 dovrebbero trasmettere alle autorità competenti entro il 15 giugno di ogni anno civile le informazioni seguenti:

  • a. le informazioni specificate nelle tabelle REM1, REM2, REM3, REM4 e REM5 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/637 della Commissione (3 );
  • b. informazioni sulla remunerazione di tutto il personale come indicato nell’allegato I;
  • c. informazioni aggiuntive sulla remunerazione del personale più rilevante come indicato nell’allegato II;
  • d. informazioni sulle deroghe di cui all’articolo 94 della direttiva 2013/36/UE, come indicato nell’allegato III.

(3 ) Le informazioni richieste saranno incluse nel modello a punti di dati utilizzato nello strumento dell’ABE per le raccolte di dati. EBA Public

21. Per consentire alle autorità competenti di raccogliere e trasmettere all’ABE i dati sul divario …

Per consentire alle autorità competenti di raccogliere e trasmettere all’ABE i dati sul divario retributivo di genere conformemente ai presenti orientamenti, gli enti citati nella sottosezione 1.2 dovrebbero trasmettere su base individuale alle autorità competenti le informazioni di cui all’allegato IV ogni tre anni entro la data del 15 giugno, a partire dal 2024 in riferimento all’esercizio finanziario 2023.

22. Per consentire alle autorità competenti di raccogliere, aggregare e trasmettere all’ABE i dati …

Per consentire alle autorità competenti di raccogliere, aggregare e trasmettere all’ABE i dati sui rapporti più elevati approvati conformemente ai presenti orientamenti, gli enti citati nella sottosezione 1.3 dovrebbero trasmettere su base individuale alle autorità competenti le informazioni di cui all’allegato V ogni due anni entro la data del 15 giugno, a partire dal 2023 in riferimento all’esercizio finanziario 2022.

23. Per consentire alle autorità competenti di raccogliere, aggregare e trasmettere all’ABE i dati …

Per consentire alle autorità competenti di raccogliere, aggregare e trasmettere all’ABE i dati sui rapporti più elevati approvati conformemente ai presenti orientamenti entro il 31 agosto, la Banca centrale europea dovrebbe fornire tempestivamente alle autorità nazionali competenti ogni due anni, a partire dal 2023 per l’esercizio finanziario 2022, le informazioni che ha ricevuto conformemente al paragrafo precedente dagli enti soggetti al suo mandato di vigilanza.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/