+ALLEGATO III – Controlli della qualità dei dati
---+Riga Controllo della qualità dei dati

ALLEGATO III – Controlli della qualità dei dati

Gli enti, le imprese di investimento e le autorità competenti dovrebbero applicare i seguenti controlli della qualità dei dati, a seconda del caso, per gli allegati I e II.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Riga Controllo della qualità dei dati

Da 1 a 5 Il numero di membri del personale segnalato dovrebbe essere un numero intero.

4 Il numero nella riga 4 dovrebbe essere uguale alla somma delle righe da 1 a 3.

4a, 4b, 4c La somma del valore nelle righe 4a, 4b e 4c dovrebbe essere uguale al numero della riga 4.

5 Il numero nella riga 5 dovrebbe essere inferiore o uguale al numero della riga 4.

6 La remunerazione fissa totale dovrebbe essere pari alla somma delle righe da 7 a 11.

12 La remunerazione variabile totale dovrebbe essere la somma delle righe 13, 15, 17, 19 e 21 dell’allegato I; e la somma delle righe 13, 15, 17, 19, 20a, 20c, 21 dell’allegato II.

12 La remunerazione variabile totale non dovrebbe essere inferiore alla somma delle righe 24, 26, 28 e 29.

12 La somma della remunerazione differita di cui alle righe 14, 16, 18, 20, 22 dell’allegato I e alle righe 14, 16, 18, 20, 20b, 20d, 22 dell’allegato II non dovrebbe essere superiore al valore della riga 12.

  • - Correttezza della fascia retributiva selezionata: per ciascuna area di attività, la somma della remunerazione fissa (riga 6) e della remunerazione variabile (riga 12) divisa per il numero di high earner (riga 4) dovrebbe tradursi in un valore compreso nella fascia retributiva selezionata.
  • - Rapporto della remunerazione differita: la somma della remunerazione differita di cui alle righe 14, 16, 18, 20 e 22 dell’allegato I; e alle righe 14, 16, 18, 20, 20b, 20d, 22 dell’allegato II, previa deduzione dei valori nelle righe 24, 26, 31 e 32, dovrebbe essere superiore o pari a 0,4 volte il valore della riga 12 dopo la deduzione del valore nella riga 32. Gli enti e le imprese di investimento dovrebbero considerare che tale regola di convalida semplificata è solo a fini di analisi comparativa e non è una convalida della conformità ai requisiti in materia di remunerazione per la remunerazione variabile garantita e per i pagamenti per la cessazione anticipata del rapporto di lavoro, ossia mentre gli importi sono dedotti integralmente, parti di tali importi possono essere soggette all’obbligo di corrispondere parti della remunerazione variabile nel quadro di accordi di differimento.

Tale regola di convalida non si applica agli enti e alle imprese di investimento in cui tutti gli high earner beneficiano della deroga all’obbligo di corrispondere parte della remunerazione variabile in base agli accordi di differimento di cui all’articolo 94, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2013/36/UE o all’articolo 32, paragrafo 4, lettera a), della direttiva (UE) 2019/2034.

  • - Pagamento in strumenti: la somma delle righe 15, 17 e 19 dell’allegato I e delle righe 15, 17, 19, 20a e 20c dell’allegato II, previa deduzione dei valori di cui alle righe 24, 26, 31 e 32, dovrebbe essere superiore o pari a 0,5 volte il valore della riga 12 dopo la deduzione dei valori nelle righe 31 e 32.

Gli enti e le imprese di investimento dovrebbero considerare che tale regola di convalida semplificata è solo a fini di analisi comparativa e non è una convalida della conformità ai requisiti in materia di remunerazione per la remunerazione variabile garantita e per i pagamenti per la cessazione anticipata del rapporto di lavoro, ossia mentre gli importi sono dedotti integralmente, parti degli importi possono essere soggette all’obbligo di corrispondere parti della remunerazione variabile in strumenti.

Tale regola di convalida non si applica agli enti e alle imprese di investimento in cui tutti gli high earner beneficiano della deroga all’obbligo di corrispondere parte della remunerazione variabile in strumenti di cui all’articolo 94, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2013/36/UE o all’articolo 32, paragrafo 4, lettera a), della direttiva (UE) 2019/2034.

Rapporto tra remunerazione variabile e fissa negli enti: per il personale più rilevante degli enti (allegato I), la remunerazione variabile di cui alla riga 12, previa deduzione dei valori delle righe 24, 26a e 32 divisa per la remunerazione fissa di cui alla riga 6, dopo la deduzione del valore nella riga 33, dovrebbe essere, a seconda del caso, pari o inferiore al 100 % o al 200 %. Tale regola di convalida non si applica all’area di attività “Tutti gli high earner in filiazioni soggette agli articoli 25 e 34 della direttiva (UE) 2019/2034”. Per gli enti In ciascuna riga dell’allegato II, la somma dei numeri dovrebbe essere uguale al che rispettivo numero nella colonna “Tutti gli high earner in imprese di investimento trasmettono soggette agli articoli 25 e 34 della direttiva (UE) 2019/2034”. dati consolidati

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/