+148. Il paragrafo 147, punti da a) a c), è applicabile alla valutazione delle imprese di …

148. Il paragrafo 147, punti da a) a c), è applicabile alla valutazione delle imprese di …

Il paragrafo 147, punti da a) a c), è applicabile alla valutazione delle imprese di investimento classificate nelle categorie 1, 2 o 3, tenuto conto dell’ampiezza delle attività che tali imprese di investimento sono autorizzate a svolgere. Ove rilevante, le autorità competenti possono prendere in considerazione il paragrafo 147, punti da a) a c) per la valutazione delle imprese di investimento piccole e non complesse che soddisfano i criteri di cui all’articolo 12 del regolamento (UE) 2019/2033, tenuto conto della pertinenza per queste imprese di investimento di alcune sottocategorie di rischi che impattano sul capitale fra quelle menzionate sopra. Le autorità competenti dovrebbero valutare sia la liquidazione ordinata di un’impresa di investimento, sia gli altri rischi per tutte le imprese di investimento soggette allo SREP.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/