+6.1 Considerazioni di carattere generale
---+145. Le autorità competenti dovrebbero valutare e assegnare un punteggio ai rischi che impattano …
---+146. Lo scopo del presente titolo è quello di fornire metodologie comuni da considerare nella …
---+147. Questo titolo fornisce alle autorità competenti un orientamento per la valutazione dei rischi …
---+148. Il paragrafo 147, punti da a) a c), è applicabile alla valutazione delle imprese di …
---+149. Il titolo individua anche un gruppo di sottocategorie all’interno di ciascuna delle categorie …
---+150. La decisione in merito alla rilevanza si basa sui dati più recenti disponibili e può essere …
---+151. Le autorità competenti dovrebbero valutare, altresì, altri rischi considerati rilevanti per …
---+152. Gli elementi di cui sopra dovrebbero essere presi in considerazione dalle autorità competenti …
---+153. In relazione al rischio per la clientela, al rischio per il mercato e al rischio per …
---+154. Nell’attuare le metodologie definite in questo titolo, le autorità competenti dovrebbero …
---+155. Nell’effettuare le proprie valutazioni, le autorità competenti dovrebbero utilizzare tutte le …
---+156. Per ogni categoria di rischio, le autorità competenti dovrebbero valutare ed riflettere nel …
---+157. Le autorità competenti dovrebbero riportare gli esiti della valutazione di ciascuna categoria …

6.1 Considerazioni di carattere generale

6.1 Considerazioni di carattere generale

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
145. Le autorità competenti dovrebbero valutare e assegnare un punteggio ai rischi che impattano …

Le autorità competenti dovrebbero valutare e assegnare un punteggio ai rischi che impattano sul capitale ritenuti rilevanti per l’impresa di investimento. Per determinare l’ambito di applicazione della valutazione, le autorità competenti dovrebbero prima di tutto individuare le fonti dei rischi che impattano sul capitale cui l’impresa di investimento è o

50 potrebbe essere esposta. Per fare ciò, le autorità competenti dovrebbero sfruttare le conoscenze acquisite dalla valutazione di altri elementi dello SREP, dal confronto della posizione dell’impresa di investimento con imprese comparabili e da tutte le altre attività di vigilanza. La valutazione dei rischi che impattano sul capitale andrebbe svolta in maniera proporzionata, ossia adeguando il livello di dettaglio dell’analisi in funzione di: natura, dimensioni e complessità dell’impresa di investimento.

146. Lo scopo del presente titolo è quello di fornire metodologie comuni da considerare nella …

Lo scopo del presente titolo è quello di fornire metodologie comuni da considerare nella valutazione dei singoli rischi e della gestione e dei controlli del rischio. Il titolo non intende essere esaustivo e consente alle autorità competenti di prendere in considerazione altri criteri aggiuntivi che possano essere ritenuti rilevanti in base alla propria esperienza e alle caratteristiche specifiche dell’impresa di investimento.

147. Questo titolo fornisce alle autorità competenti un orientamento per la valutazione dei rischi …

Questo titolo fornisce alle autorità competenti un orientamento per la valutazione dei rischi e dei costi connessi all’eventuale liquidazione ordinata dell’impresa di investimento, nonché indicazioni per la valutazione e l’attribuzione del punteggio delle seguenti categorie di rischi che impattano sul capitale nelle attività continuative delle imprese di investimento:

  • a. rischio per il cliente;
  • b. rischio per il mercato;
  • c. rischio per l’impresa;
  • d. altri rischi.
148. Il paragrafo 147, punti da a) a c), è applicabile alla valutazione delle imprese di …

Il paragrafo 147, punti da a) a c), è applicabile alla valutazione delle imprese di investimento classificate nelle categorie 1, 2 o 3, tenuto conto dell’ampiezza delle attività che tali imprese di investimento sono autorizzate a svolgere. Ove rilevante, le autorità competenti possono prendere in considerazione il paragrafo 147, punti da a) a c) per la valutazione delle imprese di investimento piccole e non complesse che soddisfano i criteri di cui all’articolo 12 del regolamento (UE) 2019/2033, tenuto conto della pertinenza per queste imprese di investimento di alcune sottocategorie di rischi che impattano sul capitale fra quelle menzionate sopra. Le autorità competenti dovrebbero valutare sia la liquidazione ordinata di un’impresa di investimento, sia gli altri rischi per tutte le imprese di investimento soggette allo SREP.

149. Il titolo individua anche un gruppo di sottocategorie all’interno di ciascuna delle categorie …

Il titolo individua anche un gruppo di sottocategorie all’interno di ciascuna delle categorie di rischio di cui sopra, che deve essere preso in considerazione quando si valutano i rischi che impattano sul capitale. A seconda della rilevanza di eventuali sottocategorie per un’impresa di investimento specifica, i rischi possono essere valutati e associati a un punteggio a livello individuale.

150. La decisione in merito alla rilevanza si basa sui dati più recenti disponibili e può essere …

La decisione in merito alla rilevanza si basa sui dati più recenti disponibili e può essere integrata da un giudizio di vigilanza.

151. Le autorità competenti dovrebbero valutare, altresì, altri rischi considerati rilevanti per …

Le autorità competenti dovrebbero valutare, altresì, altri rischi considerati rilevanti per una specifica impresa di investimento, ma che non sono elencati sopra. Tali altri rischi, che non possono essere ragionevolmente attribuiti a una delle tre categorie elencate nel

51 paragrafo 147, punti da a) a c), rientrano in una categoria di rischi a sé stante. Quanto segue può agevolarne il processo di individuazione:

  • a. fattori legati ai requisiti di fondi propri;
  • b. rischi individuati nell’ICARAP dell’impresa di investimento o nelle prove di stress, se disponibili;
  • c. rischi derivanti dal modello imprenditoriale dell’impresa di investimento (anche quelli individuati da altre imprese che operano con un modello imprenditoriale simile);
  • d. informazioni derivanti dal monitoraggio degli indicatori principali;
  • e. risultanze e osservazioni emerse da relazioni di audit interni o esterni;
  • f. raccomandazioni e orientamenti emanati dall’ABE, oltre ad avvisi e raccomandazioni emessi dalle autorità macroprudenziali o dal comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) che sono pertinenti per l’impresa e
  • g. relazioni relative a violazioni o incidenti inviati alle autorità competenti.
152. Gli elementi di cui sopra dovrebbero essere presi in considerazione dalle autorità competenti …

Gli elementi di cui sopra dovrebbero essere presi in considerazione dalle autorità competenti quando pianificano l’intensità della propria attività di vigilanza in relazione alla valutazione di un rischio specifico.

153. In relazione al rischio per la clientela, al rischio per il mercato e al rischio per …

In relazione al rischio per la clientela, al rischio per il mercato e al rischio per l’impresa, nonché al requisito relativo alle spese fisse generali, le autorità competenti dovrebbero verificare il rispetto dell’impresa di investimento dei requisiti minimi specificati nel regolamento (UE) 2019/2033. Tuttavia, i presenti orientamenti consentono alle autorità competenti di ampliare l’ambito di applicazione della valutazione al di là di tali requisiti, così da ricavarne una visione completa dei rischi che impattano sul capitale. In particolare, le autorità competenti dovrebbero individuare quelle situazioni in cui determinati rischi o elementi di rischio non sono sufficientemente coperti dai requisiti di fondi propri minimi, nonostante il rispetto degli obblighi di cui al regolamento (UE) 2019/2033. Ad esempio, il ritardo dovuto all’impiego della media mobile per alcuni fattori K può appiattire i picchi di attività e l’utilizzo di agenti collegati al posto del personale interno porta a sottostimare le spese. Tale valutazione dovrebbe contribuire alla determinazione di requisiti di fondi propri aggiuntivi conformemente alla sezione 7.2.1.

154. Nell’attuare le metodologie definite in questo titolo, le autorità competenti dovrebbero …

Nell’attuare le metodologie definite in questo titolo, le autorità competenti dovrebbero utilizzare le informazioni tratte dal monitoraggio degli indicatori principali, come specificato nel titolo 3. Over pertinente, ai fini di tale valutazione, le autorità competenti dovrebbero utilizzare altri indicatori quantitativi e qualitativi.

155. Nell’effettuare le proprie valutazioni, le autorità competenti dovrebbero utilizzare tutte le …

Nell’effettuare le proprie valutazioni, le autorità competenti dovrebbero utilizzare tutte le fonti di informazione disponibili, incluse le segnalazioni regolamentari, le comunicazioni ad hoc, le metriche e le relazioni interne dell’impresa di investimento (comprese la relazione di audit interno, le relazioni sulla gestione del rischio, le informazioni dall’ICARAP), i rapporti ispettivi e rapporti esterni (ad esempio le comunicazioni 52 dell’impresa di investimento agli investitori e alle agenzie di rating). Mentre la valutazione è specifica per ciascuna impresa, il confronto con imprese comparabili andrebbe effettuato per individuare la potenziale esposizione ai rischi che impattano sul capitale. A tali fini, le imprese comparabili dovrebbero essere definite rischio per rischio e potrebbero differire da quelle individuate per l’analisi del modello imprenditoriale o altre analisi.

156. Per ogni categoria di rischio, le autorità competenti dovrebbero valutare ed riflettere nel …

Per ogni categoria di rischio, le autorità competenti dovrebbero valutare ed riflettere nel punteggio di rischio:

  • a. il rischio intrinseco (esposizioni al rischio) e
  • b. la qualità e l’efficacia della gestione e dei controlli dei rischi.
157. Le autorità competenti dovrebbero riportare gli esiti della valutazione di ciascuna categoria …

Le autorità competenti dovrebbero riportare gli esiti della valutazione di ciascuna categoria di rischio in una sintesi delle risultanze che fornisca una spiegazione delle principali determinanti del rischio e un punteggio di rischio, come specificato nelle seguenti sezioni.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/