+395. A norma dell’articolo 39, paragrafo 2, lettera b), della direttiva (UE) 2019/2034, le autorità …
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395. A norma dell’articolo 39, paragrafo 2, lettera b), della direttiva (UE) 2019/2034, le autorità …
A norma dell’articolo 39, paragrafo 2, lettera b), della direttiva (UE) 2019/2034, le autorità competenti possono richiedere all’impresa di investimento di fronteggiare le carenze individuate nella capacità dell’impresa di investimento di individuare, misurare, monitorare e controllare il rischio di mercato, anche: - a. accertandosi che il rischio di mercato dell’impresa di investimento rifletta la propensione dell’impresa al rischio di mercato e sia coerente con la propensione al rischio complessivo;
- b. richiedendo un assetto organizzativo adeguato con sufficienti risorse tecniche e umane (sia qualitative che quantitative);
- c. migliorando le prestazioni dei modelli interni dell’impresa di investimento o della sua capacità di test retrospettivi (back-testing) o prove di stress;
- d. migliorando la qualità e la frequenza della segnalazione all’organo di gestione e all’alta dirigenza dell’ente e/o
- e. richiedendo audit interni più frequenti e approfonditi con riferimento al rischio per il mercato e calcolando il requisito di fondi propri aggiuntivi.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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