+395. A norma dell’articolo 39, paragrafo 2, lettera b), della direttiva (UE) 2019/2034, le autorità …

395. A norma dell’articolo 39, paragrafo 2, lettera b), della direttiva (UE) 2019/2034, le autorità …

A norma dell’articolo 39, paragrafo 2, lettera b), della direttiva (UE) 2019/2034, le autorità competenti possono richiedere all’impresa di investimento di fronteggiare le carenze individuate nella capacità dell’impresa di investimento di individuare, misurare, monitorare e controllare il rischio di mercato, anche:

  • a. accertandosi che il rischio di mercato dell’impresa di investimento rifletta la propensione dell’impresa al rischio di mercato e sia coerente con la propensione al rischio complessivo;
  • b. richiedendo un assetto organizzativo adeguato con sufficienti risorse tecniche e umane (sia qualitative che quantitative);
  • c. migliorando le prestazioni dei modelli interni dell’impresa di investimento o della sua capacità di test retrospettivi (back-testing) o prove di stress;
  • d. migliorando la qualità e la frequenza della segnalazione all’organo di gestione e all’alta dirigenza dell’ente e/o
  • e. richiedendo audit interni più frequenti e approfonditi con riferimento al rischio per il mercato e calcolando il requisito di fondi propri aggiuntivi.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/