+10.5 Applicazione di altre misure di vigilanza
---+381. Per fronteggiare le carenze specifiche individuate nella valutazione degli elementi dello …
---+382. Le misure di vigilanza per fronteggiare le carenze individuate nell’analisi del modello …
---+383. A norma dell’articolo 39, paragrafo 2, lettera b), della direttiva (UE) 2019/2034, le autorità …
---+384. A norma dell’articolo 39, paragrafo 2, lettera e), della direttiva (UE) 2019/2034, le autorità …
---+385. Conformemente all’articolo 39, paragrafo 2, lettera f), della direttiva (UE 2019/2034, le …
---+386. Le misure di vigilanza per fronteggiare le carenze individuate nella valutazione della …
---+387. Conformemente all’articolo 39, paragrafo 2, lettera b), della direttiva (UE) 2019/2034, le …
---+388. Conformemente all’articolo 39, paragrafo 2, lettera g), della direttiva (UE) 2019/2034, le …
---+389. Sulla base dei risultati della revisione qualitativa dei programmi delle prove di stress e nel …
---+390. È probabile che le misure di vigilanza per fronteggiare le carenze individuate nella …
---+391. Conformemente all’articolo 39, paragrafo 2, lettera b), della direttiva (UE) 2019/2034, le …
---+392. Conformemente all’articolo 39, paragrafo 2, lettera d), della direttiva (UE) 2019/2034, le …
---+393. Conformemente all’articolo 39, paragrafo 2, lettere e) e f). della direttiva (UE) 2019/2034 …
---+394. È probabile che le misure di vigilanza per fronteggiare le carenze individuate nella …
---+395. A norma dell’articolo 39, paragrafo 2, lettera b), della direttiva (UE) 2019/2034, le autorità …
---+396. Conformemente all’articolo 39, paragrafo 2, lettera e), della direttiva (UE) 2019/2034, le …
---+397. Conformemente all’articolo 39, paragrafo 2, lettera f), della direttiva (UE) 2019/2034, le …
---+398. È probabile che le misure di vigilanza per fronteggiare le carenze individuate nella …
---+399. Conformemente all’articolo 39, paragrafo 2, lettera b), della direttiva (UE) 2019/2034, le …
---+400. Conformemente all’articolo 39, paragrafo 2, lettere e) e f), della direttiva (UE) 2019/2034 …
---+401. Indipendentemente dall’obbligo di detenere fondi propri aggiuntivi ai sensi dell’articolo 39 …
---+402. Conformemente all’articolo 39, paragrafo 2, lettera k), della direttiva (UE) 2019/2034, le …
---+403. A norma dell’articolo 39, paragrafo 2, lettera b), della direttiva (UE) 2019/2034, le autorità …
---+404. Conformemente all’articolo 39, paragrafo 2, lettera k), della direttiva (UE) 2019/2034, le …

10.5 Applicazione di altre misure di vigilanza

10.5 Applicazione di altre misure di vigilanza

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione
381. Per fronteggiare le carenze specifiche individuate nella valutazione degli elementi dello …

Per fronteggiare le carenze specifiche individuate nella valutazione degli elementi dello SREP, le autorità competenti possono valutare l’applicazione di misure che non siano direttamente collegate a requisiti quantitativi di capitale o di liquidità. Questa sezione fornisce un elenco non esaustivo delle possibili misure di vigilanza che possono essere applicate in base all’articolo 39 della direttiva (UE) 2019/2034. Le autorità competenti possono applicare altre misure di vigilanza previste da tale articolo, ove queste ultime siano più adeguate per far fronte alle carenze descritte nella presente sezione. La scelta delle misure dovrebbe tenere conto dei risultati della valutazione eseguita conformemente ai titoli 4, 5, 6 e 8 dei presenti orientamenti.

Analisi del modello imprenditoriale

382. Le misure di vigilanza per fronteggiare le carenze individuate nell’analisi del modello …

Le misure di vigilanza per fronteggiare le carenze individuate nell’analisi del modello imprenditoriale prevedono probabilmente che venga richiesto all’impresa di investimento di adeguare i meccanismi di governance e controllo per favorire l’attuazione del modello imprenditoriale e della strategia, o di limitare alcune attività operative.

383. A norma dell’articolo 39, paragrafo 2, lettera b), della direttiva (UE) 2019/2034, le autorità …

A norma dell’articolo 39, paragrafo 2, lettera b), della direttiva (UE) 2019/2034, le autorità competenti possono chiedere all’impresa di investimento di apportare modifiche ai sistemi di gestione e controllo del rischi, o ai meccanismi di governance, al fine di allinearsi al modello imprenditoriale o alla strategia desiderati, anche includendo:

  • a. un adeguamento del piano finanziario previsto nella strategia, se questo non è sostenuto da una pianificazione del capitale interno o da ipotesi credibili;
  • b. la necessità di modificare le strutture organizzative, di rafforzare la gestione del rischio e le funzioni di controllo e i meccanismi a supporto dell’attuazione del modello imprenditoriale o della strategia e/o
  • c. la necessità di modificare e rafforzare i sistemi informatici per supportare l’attuazione del modello imprenditoriale e della strategia.
384. A norma dell’articolo 39, paragrafo 2, lettera e), della direttiva (UE) 2019/2034, le autorità …

A norma dell’articolo 39, paragrafo 2, lettera e), della direttiva (UE) 2019/2034, le autorità competenti possono chiedere all’impresa di investimento di apportare modifiche al modello imprenditoriale o alla strategia se:

  • a. essi non sono sostenuti da opportuni meccanismi di tipo organizzativo, di governance o di controllo e gestione del rischio;

116

  • b. non sono sostenuti da piani patrimoniali e operativi, inclusa l’assegnazione di adeguate risorse finanziarie, umane e tecnologiche e/o
  • c. sussistono preoccupazioni rilevanti in merito alla sostenibilità del modello imprenditoriale.
385. Conformemente all’articolo 39, paragrafo 2, lettera f), della direttiva (UE 2019/2034, le …

Conformemente all’articolo 39, paragrafo 2, lettera f), della direttiva (UE 2019/2034, le autorità competenti possono:

  • a. imporre alle imprese di investimento di ridurre il rischio intrinseco nei prodotti che esse sviluppano/distribuiscono, anche tramite:
•la richiesta di modifiche da apportare ai rischi intrinseci in talune offerte di prodotti e/o
•la richiesta di miglioramenti nei meccanismi di governance e di controllo per lo sviluppo e il mantenimento dei prodotti;
  • b. imporre all’impresa di investimento di ridurre il rischio intrinseco nei suoi sistemi, con vari mezzi, tra cui:
•richiedendo miglioramenti ai sistemi o aumentando il livello di investimenti o accelerando la realizzazione di nuovi sistemi e/o
•richiedendo miglioramenti ai meccanismi di governance e di controllo per lo sviluppo e la manutenzione di sistemi;
  • c. imporre all’impresa di investimento di ridurre il rischio intrinseco nelle sue attività, comprese quelle esternalizzate, con vari mezzi tra cui:
•la richiesta di modificare o ridurre alcune attività al fine di diminuirne il rischio intrinseco e/o
•la richiesta di migliorare i meccanismi di governance e di controllo, nonché la supervisione delle attività esternalizzate.

Governance e sistemi di controllo interni complessivi dell’impresa di investimento

386. Le misure di vigilanza per fronteggiare le carenze individuate nella valutazione della …

Le misure di vigilanza per fronteggiare le carenze individuate nella valutazione della governance e dei sistemi di controllo interni complessivi dell’impresa di investimento possono incentrarsi sulla richiesta di rafforzare i meccanismi di governance e di controllo,

  • o di ridurre il rischio intrinseco nei suoi prodotti, sistemi e operazioni. Nell’applicare le misure di vigilanza per risolvere le carenze individuate nella valutazione della governance interna, le autorità competenti dovrebbero collaborare con le altre autorità competenti ai fini della direttiva 2014/65/UE, in modo da affrontare le carenze/vulnerabilità sottostanti in modo coerente.
387. Conformemente all’articolo 39, paragrafo 2, lettera b), della direttiva (UE) 2019/2034, le …

Conformemente all’articolo 39, paragrafo 2, lettera b), della direttiva (UE) 2019/2034, le autorità competenti possono:

a. richiedere all’impresa governance complessivi117 di investimento di apportare modifiche ai propri meccanismi di e all’organizzazione, anche mediante la richiesta di:
•modifiche alla struttura organizzativa o funzionale, comprese le linee di reportistica;
•modifiche alle politiche di rischio o alle modalità con le quali esse vengono sviluppate e attuate in tutta l’organizzazione e/o
•un aumento della trasparenza dei meccanismi di governance;
  • b. richiedere all’impresa di investimento di apportare modifiche all’organizzazione, alla composizione o agli accordi di lavoro dell’organo di gestione;
  • c. richiedere all’impresa di investimento di rafforzare i propri sistemi di gestione del rischio, anche mediante la richiesta di:
•modifiche alla o una riduzione della propensione al rischio, oppure ai sistemi di governance che stabiliscono la propensione al rischio nonché lo sviluppo della strategia complessiva di rischio;
•miglioramenti nelle procedure e nei modelli ICAAP o ILAAP, quando questi non sono ritenuti idonei allo scopo;
•miglioramenti nelle capacità delle prove di stress e nel programma complessivo delle prove di stress e/o
•miglioramenti dei piani di emergenza;
  • d. richiedere all’impresa di investimento di rafforzare il proprio assetto e le funzioni dei controlli interni, anche mediante la richiesta di:
•indipendenza e dotazione di personale adeguate per la funzione di audit interno e/o
•miglioramenti nel processo di reportistica interna per garantire che l’informativa all’organo di gestione sia adeguata;
  • e. richiedere all’impresa di investimento di migliorare i sistemi informativi o i meccanismi per la continuità operativa, ad esempio prevedendo:
•miglioramenti nell’affidabilità dei sistemi e/o
•sviluppo e test dei piani di continuità operativa.
388. Conformemente all’articolo 39, paragrafo 2, lettera g), della direttiva (UE) 2019/2034, le …

Conformemente all’articolo 39, paragrafo 2, lettera g), della direttiva (UE) 2019/2034, le autorità competenti possono richiedere all’impresa di investimento di:

118

  • a. apportare modifiche alle politiche di remunerazione e/o
  • b. limitare la remunerazione variabile espressa in percentuale dei ricavi netti.
389. Sulla base dei risultati della revisione qualitativa dei programmi delle prove di stress e nel …

Sulla base dei risultati della revisione qualitativa dei programmi delle prove di stress e nel caso in cui siano riscontrate carenze, le autorità competenti dovrebbero richiedere all’impresa di investimento di:

  • a. sviluppare un piano di azioni correttive volte a migliorare i programmi e le prassi delle prove di stress;
  • b. modificare il piano patrimoniale dell’impresa di investimento;
  • c. se del caso, prescrive l’applicazione di specifici scenari (o elementi degli stessi) o utilizzare specifiche ipotesi.

Rischio per il cliente

390. È probabile che le misure di vigilanza per fronteggiare le carenze individuate nella …

È probabile che le misure di vigilanza per fronteggiare le carenze individuate nella valutazione del rischio per il cliente e i meccanismi di gestione e di controllo associati, si incentrino sulla necessità che l’impresa di investimento riduca il livello di rischio intrinseco

  • o rafforzi i meccanismi di gestione e di controllo.
391. Conformemente all’articolo 39, paragrafo 2, lettera b), della direttiva (UE) 2019/2034, le …

Conformemente all’articolo 39, paragrafo 2, lettera b), della direttiva (UE) 2019/2034, le autorità competenti possono richiedere all’impresa di investimento di:

  • a. coinvolgere in modo più attivo l’organo di gestione o i suoi comitati nella gestione del rischio per il cliente;
  • b. migliorare il quadro organizzativo per garantire un’efficace prestazione dei servizi ai clienti con risorse umane e tecniche sufficienti (sia qualitative che quantitative) (compresi front office e back office, sistemi informativi);
  • c. migliorare l’assetto di controllo (l’efficacia e l’indipendenza delle funzioni di controllo) per mitigare i rischi per i clienti;
  • d. migliorare la qualità e la frequenza della segnalazione del rischio per il cliente all’organo di gestione e all’alta dirigenza.
392. Conformemente all’articolo 39, paragrafo 2, lettera d), della direttiva (UE) 2019/2034, le …

Conformemente all’articolo 39, paragrafo 2, lettera d), della direttiva (UE) 2019/2034, le autorità competenti possono richiedere all’impresa di investimento di:

  • a. applicare una politica di accantonamenti specifica;
  • b. adeguare le stime interne dell’importo del fattore K per il rischio per il cliente e calcolare il requisito di fondi propri aggiuntivi.
393. Conformemente all’articolo 39, paragrafo 2, lettere e) e f). della direttiva (UE) 2019/2034 …

Conformemente all’articolo 39, paragrafo 2, lettere e) e f). della direttiva (UE) 2019/2034, le autorità competenti possono richiedere all’impresa di investimento di: 119

  • a. restringere o limitare l’attività, le operazioni o la rete;
  • b. effettuare la cessione di attività che presentano un rischio eccessivo per la solidità finanziaria dell’impresa di investimento;
  • c. ridurre il rischio connesso alle attività, ai prodotti (compresa l’esposizione a prodotti e transazioni complesse, il livello di rischio di concentrazione) e ai sistemi, comprese le attività esternalizzate.

Rischio per il mercato

394. È probabile che le misure di vigilanza per fronteggiare le carenze individuate nella …

È probabile che le misure di vigilanza per fronteggiare le carenze individuate nella valutazione del rischio di mercato e i sistemi di gestione e di controllo associati si incentrino sulla necessità che l’impresa di investimento riduca il livello di rischio intrinseco o rafforzi i meccanismi di gestione e di controllo.

395. A norma dell’articolo 39, paragrafo 2, lettera b), della direttiva (UE) 2019/2034, le autorità …

A norma dell’articolo 39, paragrafo 2, lettera b), della direttiva (UE) 2019/2034, le autorità competenti possono richiedere all’impresa di investimento di fronteggiare le carenze individuate nella capacità dell’impresa di investimento di individuare, misurare, monitorare e controllare il rischio di mercato, anche:

  • a. accertandosi che il rischio di mercato dell’impresa di investimento rifletta la propensione dell’impresa al rischio di mercato e sia coerente con la propensione al rischio complessivo;
  • b. richiedendo un assetto organizzativo adeguato con sufficienti risorse tecniche e umane (sia qualitative che quantitative);
  • c. migliorando le prestazioni dei modelli interni dell’impresa di investimento o della sua capacità di test retrospettivi (back-testing) o prove di stress;
  • d. migliorando la qualità e la frequenza della segnalazione all’organo di gestione e all’alta dirigenza dell’ente e/o
  • e. richiedendo audit interni più frequenti e approfonditi con riferimento al rischio per il mercato e calcolando il requisito di fondi propri aggiuntivi.
396. Conformemente all’articolo 39, paragrafo 2, lettera e), della direttiva (UE) 2019/2034, le …

Conformemente all’articolo 39, paragrafo 2, lettera e), della direttiva (UE) 2019/2034, le autorità competenti possono:

  • a. restringere gli investimenti in alcuni prodotti quando le politiche e le procedure dell’impresa di investimento non assicurano che il rischio di questi prodotti sarà adeguatamente coperto e controllato;

120

  • b. richiedere all’impresa di investimento di presentare un piano per ridurre gradualmente la propria esposizione in attività in sofferenza e/o in posizioni illiquide e/o
  • c. richiedere la cessione di prodotti finanziari, compresi i casi in cui i processi di valutazione dell’impresa di investimento non producono valutazioni di tipo conservativo.
397. Conformemente all’articolo 39, paragrafo 2, lettera f), della direttiva (UE) 2019/2034, le …

Conformemente all’articolo 39, paragrafo 2, lettera f), della direttiva (UE) 2019/2034, le autorità competenti possono:

  • a. richiedere all’impresa di investimento di ridurre il livello di rischio di mercato intrinseco (mediante copertura oppure vendita di attivi) e/o
  • b. richiedere all’impresa di investimento di aumentare l’importo dei derivati regolati tramite controparti centrali (CCP).

Rischio per l’impresa

398. È probabile che le misure di vigilanza per fronteggiare le carenze individuate nella …

È probabile che le misure di vigilanza per fronteggiare le carenze individuate nella valutazione del rischio per l’impresa e i sistemi di gestione e di controllo associati si incentrino sulla necessità che l’impresa di investimento riduca il livello di rischio intrinseco

  • o rafforzi i meccanismi di gestione e di controllo.
399. Conformemente all’articolo 39, paragrafo 2, lettera b), della direttiva (UE) 2019/2034, le …

Conformemente all’articolo 39, paragrafo 2, lettera b), della direttiva (UE) 2019/2034, le autorità competenti possono:

  • a. garantire che la strategia di rischio dell’impresa di investimento rifletta adeguatamente la sua propensione al rischio per l’impresa, compresi i flussi di negoziazione giornalieri, la concentrazione e il default della controparte, e sia coerente con la propensione al rischio complessiva;
  • b. richiedere un assetto organizzativo adeguato con risorse umane e tecniche sufficienti (sia qualitative che quantitative);
  • c. richiedere all’impresa di investimento di coinvolgere più attivamente l’organo di gestione o i suoi comitati nella gestione del rischio per l’impresa;
  • d. richiedere all’impresa di investimento di considerare il rischio intrinseco per l’impresa quando approva nuovi prodotti e sistemi;
  • e. richiedere all’impresa di investimento di migliorare l’individuazione del rischio operativo (relativo al flusso di negoziazione giornaliero) e i sistemi di misurazione e/o

121

  • f. adeguare le stime interne dell’importo del fattore K per il rischio per l’impresa e calcolare il requisito di fondi propri aggiuntivi.
400. Conformemente all’articolo 39, paragrafo 2, lettere e) e f), della direttiva (UE) 2019/2034 …

Conformemente all’articolo 39, paragrafo 2, lettere e) e f), della direttiva (UE) 2019/2034, le autorità competenti possono:

  • a. richiedere all’impresa di investimento di restringere o limitare l’attività, le operazioni o la rete di imprese di investimento (riducendo il grado di rischio di concentrazione o l’esposizione al rischio di default della controparte della negoziazione);
  • b. richiedere la cessione delle attività che presentano rischi eccessivi per la solidità dell’impresa di investimento;
  • c. imporre all’impresa di investimento di ridurre la portata e/o il grado delle attività di esternalizzazione, tra cui la ristrutturazione o l’interruzione di accordi di esternalizzazione e il passaggio a un altro fornitore di servizi;
  • d. richiedere all’impresa di investimento di mitigare le esposizioni al rischio per l’impresa;
  • e. restringere o limitare le attività, le operazioni o la rete delle imprese o esigere la cessione di attività che presentano rischi eccessivi per la solidità dell’impresa;
  • f. richiedere la riduzione del rischio intrinseco delle attività, dei prodotti e dei sistemi delle imprese di investimento, compreso il rischio di ML/TF con implicazioni prudenziali.

Altri rischi che impattano sul capitale

401. Indipendentemente dall’obbligo di detenere fondi propri aggiuntivi ai sensi dell’articolo 39 …

Indipendentemente dall’obbligo di detenere fondi propri aggiuntivi ai sensi dell’articolo 39, paragrafo 1, lettera a), della direttiva (UE) 2019/2034, le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione l’applicazione di misure di vigilanza qualora i risultati dello SREP o di altre attività di vigilanza evidenzino carenze nella misurazione, nella gestione, nel monitoraggio e nel controllo del rischio operativo dell’impresa di investimento, compresi in particolare il rischio ICT , il rischio di tasso di interesse derivante da attività diverse dal portafoglio di negoziazione o qualsiasi altro rischio rilevante per l’impresa di investimento.

Rischio di liquidità

402. Conformemente all’articolo 39, paragrafo 2, lettera k), della direttiva (UE) 2019/2034, le …

Conformemente all’articolo 39, paragrafo 2, lettera k), della direttiva (UE) 2019/2034, le autorità competenti possono:

  • a. richiedere la diversificazione della riserva di liquidità e della coerenza valutaria fra attività liquide e deflussi netti;
b. imporre requisiti122 sulla concentrazione delle attività liquide detenute, inclusi:
•requisiti sulla composizione del profilo delle attività liquide dell’impresa di investimento con riferimento a classi di attività, valute e/o
•massimali, limiti o restrizioni sulle concentrazioni di funding ;
  • c. imporre restrizioni sui disallineamenti di scadenze contrattuali o comportamentali di breve termine:
•limiti sui disallineamenti delle scadenze (in specifiche fasce temporali);
•limiti sui periodi minimi di sopravvivenza e/o
•limiti sulla dipendenza da certe fonti di funding a breve termine, come ad esempio il funding sul mercato monetario.
403. A norma dell’articolo 39, paragrafo 2, lettera b), della direttiva (UE) 2019/2034, le autorità …

A norma dell’articolo 39, paragrafo 2, lettera b), della direttiva (UE) 2019/2034, le autorità competenti possono chiedere che vengano adottate azioni per fronteggiare le carenze individuate nella capacità dell’impresa di individuare, misurare, monitorare e controllare il rischio di liquidità, anche mediante:

  • a. il potenziamento della capacità dell’impresa di investimento di effettuare prove di stress per migliorare la propria capacità di individuazione e quantificazione delle fonti significative di rischio di liquidità per l’impresa;
  • b. il rafforzamento della capacità dell’impresa di monetizzare le proprie attività liquide;
  • c. il miglioramento del piano di emergenza di liquidità dell’impresa e del complesso degli indicatori di allarme precoce e/o
  • d. il miglioramento della comunicazione delle informazioni sulla gestione della liquidità all’organo di gestione e alla dirigenza dell’impresa.
404. Conformemente all’articolo 39, paragrafo 2, lettera k), della direttiva (UE) 2019/2034, le …

Conformemente all’articolo 39, paragrafo 2, lettera k), della direttiva (UE) 2019/2034, le autorità competenti possono richiedere che sia intrapresa un’azione per modificare il profilo di funding dell’impresa di investimento, includendo:

  • a. la riduzione della dipendenza dell’impresa da alcuni mercati di funding (potenzialmente volatili), quali il funding all’ingrosso;
  • b. la riduzione della concentrazione del profilo di funding dell’impresa con riferimento alle controparti, ai picchi nel profilo delle scadenze a lungo termine, a (disallineamenti delle) valute e/o

123

  • c. la riduzione dell’importo delle attività gravate, differenziando potenzialmente tra gravame totale e sovracollateralizzazione.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/