+Elenco delle opzioni di risanamento credibili e fattibili
---+16. Il punto di partenza per la determinazione dell’ORC dovrebbe essere un elenco completo di …
---+17. Per garantire che l’ORC rappresenti effettivamente la capacità degli enti di ripristinare la …
---+18. I fattori generali per la valutazione della credibilità e della fattibilità delle opzioni di …

Elenco delle opzioni di risanamento credibili e fattibili

Elenco delle opzioni di risanamento credibili e fattibili

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione
16. Il punto di partenza per la determinazione dell’ORC dovrebbe essere un elenco completo di …

Il punto di partenza per la determinazione dell’ORC dovrebbe essere un elenco completo di opzioni di risanamento credibili e fattibili, ognuna delle quali considerata indipendentemente dalle altre e senza alcun riferimento agli scenari specifici del piano di risanamento. Da questo elenco gli enti dovrebbero selezionare tutte le opzioni di risanamento alle quali potrebbe essere fatto ricorso nei vari scenari specifici ed evidenziarne la «capacità di risanamento specifica per lo scenario».

17. Per garantire che l’ORC rappresenti effettivamente la capacità degli enti di ripristinare la …

Per garantire che l’ORC rappresenti effettivamente la capacità degli enti di ripristinare la propria posizione finanziaria dopo un deterioramento significativo, per la sua determinazione dovrebbero essere prese in considerazione solo le opzioni di risanamento ritenute credibili e fattibili dagli enti ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II, capo I, sezione II, della direttiva 2014/59/UE, degli articoli da 8 a 12 del regolamento delegato (UE) 2016/1075 della Commissione e in linea con i fattori generali di cui al paragrafo 18.

18. I fattori generali per la valutazione della credibilità e della fattibilità delle opzioni di …

I fattori generali per la valutazione della credibilità e della fattibilità delle opzioni di risanamento che gli enti devono prendere in considerazione nel determinare l’ORC dovrebbero tenere conto del tipo di opzione, del proprio modello di business e del contesto macroeconomico in cui operano, e devono includere in particolare i seguenti elementi:

  • a. l’impatto esterno atteso sui principali portatori di interessi ( stakeholders ) nonché qualunque altro impatto previsto dell’attuazione dell’opzione di risanamento sul sistema finanziario;
  • b. l’esperienza derivante dalla precedente attuazione dell’opzione di risanamento da parte dell’ente o di enti simili qualora siano disponibili informazioni al riguardo;
  • c. il livello di preparazione per l’attuazione dell’opzione di risanamento;
  • d. la valutazione della propria capacità di continuare ad operare dopo l’attuazione dell’opzione di risanamento, inclusi tutti i dispositivi finalizzati a mantenere l’accesso ai mercati finanziari e il funzionamento dei processi interni;
  • e. l’impatto finanziario atteso sul capitale, sulla liquidità, sulla redditività e sui profili di rischio rilevanti dell’ente, sulla base di ipotesi chiave chiare e trasparenti che garantiscono la credibilità della stima;
  • f. la tempistica attesa per l’attuazione dell’opzione di risanamento;
  • g. la presenza di qualsiasi impedimento operativo, giuridico, reputazionale e finanziario nonché qualsiasi altro impedimento all’attuazione dell’opzione di risanamento.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/