+34. In particolare, le autorità competenti dovrebbero valutare sulla base dei criteri definiti nel …
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34. In particolare, le autorità competenti dovrebbero valutare sulla base dei criteri definiti nel …
In particolare, le autorità competenti dovrebbero valutare sulla base dei criteri definiti nel paragrafo 20 se gli scenari sono sufficientemente severi. Nel caso eccezionale di cui al paragrafo 21, le autorità competenti dovrebbero valutare la spiegazione dettagliata fornita dagli enti (in base alla quale tale scenario dovrebbe ancora essere considerato sufficientemente severo) e decidere se tale severità sia sufficiente considerando, tra l’altro, il profilo di rischio complessivo degli enti. Nei casi in cui ritengano che lo scenario prefigurato dagli enti non sia sufficientemente severo, le autorità competenti potrebbero richiedere agli enti, se del caso, di apportare modifiche, anche ripresentando il piano di risanamento a seguito della valutazione delle carenze sostanziali ai sensi dell’articolo 6 della direttiva 2014/59/UE. Nel valutare l’ORC le autorità competenti non dovrebbero tenere conto della «capacità di risanamento specifica per lo scenario» degli enti basata su tale scenario.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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