+Sezione I. Valutazione della «capacità di risanamento specifica per lo scenario»
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Sezione I. Valutazione della «capacità di risanamento specifica per lo scenario»

Sezione I. Valutazione della «capacità di risanamento specifica per lo scenario»

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
33. Per valutare la «capacità di risanamento specifica per lo scenario» fornita dagli enti …

Per valutare la «capacità di risanamento specifica per lo scenario» fornita dagli enti nell’ambito di ogni grave stress macroeconomico e finanziario, le autorità competenti dovrebbero esaminare l’adeguatezza complessiva degli scenari presentati dagli enti in conformità delle disposizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 6, e all’articolo 7, paragrafo 6, della direttiva 2014/59/UE, come specificato negli orientamenti dell’ABE sulla serie di scenari da utilizzare nei piani di risanamento (9 ) e in linea con il titolo 4 dei presenti orientamenti.

34. In particolare, le autorità competenti dovrebbero valutare sulla base dei criteri definiti nel …

In particolare, le autorità competenti dovrebbero valutare sulla base dei criteri definiti nel paragrafo 20 se gli scenari sono sufficientemente severi. Nel caso eccezionale di cui al paragrafo 21, le autorità competenti dovrebbero valutare la spiegazione dettagliata fornita dagli enti (in base alla quale tale scenario dovrebbe ancora essere considerato sufficientemente severo) e decidere se tale severità sia sufficiente considerando, tra l’altro, il profilo di rischio complessivo degli enti. Nei casi in cui ritengano che lo scenario prefigurato dagli enti non sia sufficientemente severo, le autorità competenti potrebbero richiedere agli enti, se del caso, di apportare modifiche, anche ripresentando il piano di risanamento a seguito della valutazione delle carenze sostanziali ai sensi dell’articolo 6 della direttiva 2014/59/UE. Nel valutare l’ORC le autorità competenti non dovrebbero tenere conto della «capacità di risanamento specifica per lo scenario» degli enti basata su tale scenario.

35. Le autorità competenti dovrebbero valutare la credibilità e la fattibilità, compresi la …

Le autorità competenti dovrebbero valutare la credibilità e la fattibilità, compresi la tempistica, gli impatti ed eventuali fattori vincolanti delle opzioni di risanamento selezionate dagli enti e dovrebbero mettere in discussione, nel contesto di grave stress macroeconomico e finanziario, la misura in cui gli enti sarebbero in grado di ripristinare la propria solvibilità e la propria situazione finanziaria.

36. Le autorità competenti dovrebbero esaminare, ove opportuno e fattibile, le valutazioni e i …

Le autorità competenti dovrebbero esaminare, ove opportuno e fattibile, le valutazioni e i calcoli effettuati dagli enti, con particolare riferimento ai seguenti ambiti:

(8 ) Titolo 4. Definizione del quadro della capacità globale di risanamento (ORC) degli enti

(9 ) EBA/GL/2014/06 del 18 luglio 2014.

  • a. la realizzabilità/probabilità che un’opzione di risanamento venga attuata con esito positivo, anche riesaminando la fattibilità delle opzioni di risanamento che si presume siano irrealistiche o non guidate da una valutazione appropriata in linea con i paragrafi da 16 a 18;
  • b. la tempistica di attuazione delle opzioni di risanamento, anche prolungandone l’arco temporale ipotizzato per la loro attuazione nel caso in cui la valutazione dell’ente sia considerata irrealistica. Nei casi in cui la tempistica delle opzioni di risanamento si estenda oltre quella definita al paragrafo 24, ai fini della valutazione dell’ORC da parte dell’autorità competente dovrebbero essere presi in considerazione solo gli effetti osservati entro i termini stabiliti;
  • c. la valutazione dell’impatto quantitativo delle opzioni di risanamento, anche rivedendo tale impatto al ribasso o applicando scarti di garanzia ( haircuts ) alla quantificazione fornita dagli enti, laddove il probabile impatto delle opzioni di risanamento non sia basato su ipotesi e quantificazioni realistiche e plausibili;
  • d. fattori vincolanti aggiuntivi correlati all’attuazione simultanea o sequenziale delle opzioni di risanamento, quali quelli specificati al paragrafo 29, anche eliminando o rivedendo al ribasso l’impatto di opzioni specifiche laddove venga rilevata un’interconnessione tra alcune di esse, attribuendo priorità, tra l’altro, alle opzioni con il livello di fattibilità più elevato e/o con l’impatto più significativo in un determinato periodo di attuazione.
37. Le autorità competenti dovrebbero tenere conto, ove opportuno e laddove disponibili, delle …

Le autorità competenti dovrebbero tenere conto, ove opportuno e laddove disponibili, delle analisi sui gruppi di enti comparabili per facilitare, tra l’altro:

  • a. il confronto tra i vari enti del tipo di opzioni di risanamento da attuare nei diversi scenari, determinando così se alcuni tipi specifici di opzioni non siano stati presi in considerazione da un ente;
  • b. il confronto tra gruppi di enti comparabili dell’impatto finanziario atteso di ciascun tipo di opzione di risanamento nell’ambito di diversi scenari di stress;
  • c. il confronto tra i vari enti delle tempistiche previste per l’attuazione di un’opzione di risanamento e per la concretizzazione dei relativi benefici;
  • d. il confronto tra i vari enti degli impedimenti previsti e delle misure preparatorie per ciascun tipo di opzione di risanamento.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/