+43. Per completare, nell’ambito del quadro dell’ORC, la loro valutazione, le autorità competenti …

43. Per completare, nell’ambito del quadro dell’ORC, la loro valutazione, le autorità competenti …

Per completare, nell’ambito del quadro dell’ORC, la loro valutazione, le autorità competenti dovrebbero tenere conto di fattori qualitativi generali che non siano già riflessi nell’«ORC rettificata». La considerazione di tali fattori può comportare che le autorità competenti aggiustino verso l’alto o verso il basso il punteggio indicativo di cui al paragrafo 41 qualora ritengano che esso non rappresenti pienamente la posizione di ORC degli enti, tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi:

  • a. la differenza tra la determinazione dell’ORC da parte degli enti e l’«ORC rettificata» delle autorità competenti;
  • b. evidenze relative a precedenti esperienze di attuazione o mancanza di precedenti attuazioni;
  • c. la presenza o l’assenza di misure preparatorie all’attuazione delle opzioni;
  • d. informazioni aggiuntive relative al livello di concentrazione, ai tempi di attuazione, alla fattibilità e credibilità delle opzioni di risanamento, nonché al livello di stress applicato dagli enti;
  • e. la capacità degli enti dal punto di vista della disponibilità, qualità e aggregazione di dati, nonché la governance degli enti in termini di preparazione alla gestione delle crisi.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
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