+13. Ai fini dell’applicazione del principio di proporzionalità e per garantire l’attuazione …
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13. Ai fini dell’applicazione del principio di proporzionalità e per garantire l’attuazione …
Ai fini dell’applicazione del principio di proporzionalità e per garantire l’attuazione adeguata degli obblighi di governance di cui alla direttiva (UE) 2021/2167, come ulteriormente specificato dai presenti orientamenti, i gestori di crediti e le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione i seguenti criteri: - a. le dimensioni del gestore di crediti in funzione del numero di effettivi;
- b. il volume del debito e il numero di contratti di gestione del credito presi in carico dal gestore di crediti;
- c. la forma giuridica del gestore di crediti;
- d. eventuale quotazione del gestore di crediti;
- e. eventuale appartenenza del gestore di crediti a un gruppo soggetto alla direttiva 2013/36/UE su base consolidata e, in tal caso, la valutazione della proporzionalità relativa al gruppo;
- f. eventuale conduzione di attività transfrontaliere e la portata dell’operatività in ciascuna giurisdizione;
- g. la natura e la complessità di tutte le attività che il gestore di crediti svolge e la struttura organizzativa del gestore di crediti; e
- h. la portata e la complessità dei contratti di esternalizzazione o di prestazione di servizi in essere con altri fornitori di servizi di gestione di crediti.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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