+13. Ai fini dell’applicazione del principio di proporzionalità e per garantire l’attuazione …

13. Ai fini dell’applicazione del principio di proporzionalità e per garantire l’attuazione …

Ai fini dell’applicazione del principio di proporzionalità e per garantire l’attuazione adeguata degli obblighi di governance di cui alla direttiva (UE) 2021/2167, come ulteriormente specificato dai presenti orientamenti, i gestori di crediti e le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione i seguenti criteri:

  • a. le dimensioni del gestore di crediti in funzione del numero di effettivi;
  • b. il volume del debito e il numero di contratti di gestione del credito presi in carico dal gestore di crediti;
  • c. la forma giuridica del gestore di crediti;
  • d. eventuale quotazione del gestore di crediti;
  • e. eventuale appartenenza del gestore di crediti a un gruppo soggetto alla direttiva 2013/36/UE su base consolidata e, in tal caso, la valutazione della proporzionalità relativa al gruppo;
  • f. eventuale conduzione di attività transfrontaliere e la portata dell’operatività in ciascuna giurisdizione;
  • g. la natura e la complessità di tutte le attività che il gestore di crediti svolge e la struttura organizzativa del gestore di crediti; e
  • h. la portata e la complessità dei contratti di esternalizzazione o di prestazione di servizi in essere con altri fornitori di servizi di gestione di crediti.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/