+1 Applicazione del principio di proporzionalità
---+12. I gestori di crediti dovrebbero tenere conto delle loro dimensioni, della loro organizzazione …
---+13. Ai fini dell’applicazione del principio di proporzionalità e per garantire l’attuazione …

1 Applicazione del principio di proporzionalità

1 Applicazione del principio di proporzionalità

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
12. I gestori di crediti dovrebbero tenere conto delle loro dimensioni, della loro organizzazione …

I gestori di crediti dovrebbero tenere conto delle loro dimensioni, della loro organizzazione interna e della natura, della portata e della complessità delle loro attività nel valutare l’esperienza e le conoscenze sufficienti dei rispettivi organi di direzione e di amministrazione, nel loro complesso, e nell’elaborare e attuare le relative politiche e processi che garantiscono il soddisfacimento dei requisiti. I gestori di crediti che gestiscono grandi portafogli di crediti o crediti più complessi dovrebbero disporre di politiche e processi più sofisticati, mentre i gestori di crediti di più piccole dimensioni, che gestiscono crediti meno complessi, possono attuare politiche e processi più semplici.

13. Ai fini dell’applicazione del principio di proporzionalità e per garantire l’attuazione …

Ai fini dell’applicazione del principio di proporzionalità e per garantire l’attuazione adeguata degli obblighi di governance di cui alla direttiva (UE) 2021/2167, come ulteriormente specificato dai presenti orientamenti, i gestori di crediti e le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione i seguenti criteri:

  • a. le dimensioni del gestore di crediti in funzione del numero di effettivi;
  • b. il volume del debito e il numero di contratti di gestione del credito presi in carico dal gestore di crediti;
  • c. la forma giuridica del gestore di crediti;
  • d. eventuale quotazione del gestore di crediti;
  • e. eventuale appartenenza del gestore di crediti a un gruppo soggetto alla direttiva 2013/36/UE su base consolidata e, in tal caso, la valutazione della proporzionalità relativa al gruppo;
  • f. eventuale conduzione di attività transfrontaliere e la portata dell’operatività in ciascuna giurisdizione;
  • g. la natura e la complessità di tutte le attività che il gestore di crediti svolge e la struttura organizzativa del gestore di crediti; e
  • h. la portata e la complessità dei contratti di esternalizzazione o di prestazione di servizi in essere con altri fornitori di servizi di gestione di crediti.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/