+39. Nell’ambito della valutazione dell’idoneità dell’organo di direzione o di amministrazione, i …

39. Nell’ambito della valutazione dell’idoneità dell’organo di direzione o di amministrazione, i …

Nell’ambito della valutazione dell’idoneità dell’organo di direzione o di amministrazione, i gestori di crediti dovrebbero valutare le conoscenze e l’esperienza dei singoli membri. A tal fine, i gestori di crediti dovrebbero:

(3 ) Un esempio di possibile metodologia per le tabelle di valutazione dell’idoneità collettiva è riportato nell’allegato I degli Orientamenti congiunti dell’ABE e dell’ESMA sulla valutazione dell’idoneità dei membri dell’organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave ai sensi delle direttive 2013/36/UE e 2014/65/UE, ma necessiterebbe un adeguamento per tenere conto del modello imprenditoriale di un gestore di crediti.

  • a. acquisire informazioni mediante vari canali e strumenti (ad es. diplomi e certificati, lettere di raccomandazione, curriculum vitae, colloqui, questionari);
  • b. richiedere alla persona valutata di fornire informazioni accurate e la prova di tali informazioni, se necessario;
  • c. convalidare, nella misura del possibile, la correttezza delle informazioni fornite dalla persona valutata;
  • d. ove applicabile, esaminare i risultati della valutazione nell’ambito dell’organo di direzione con funzione di supervisione strategica; e
  • e. ove necessario, individuare le misure correttive del caso.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/