+5 Valutazione delle conoscenze e dell’esperienza dei singoli membri
---+39. Nell’ambito della valutazione dell’idoneità dell’organo di direzione o di amministrazione, i …
---+40. I gestori di crediti dovrebbero documentare la descrizione della posizione ricoperta dal membro …

5 Valutazione delle conoscenze e dell’esperienza dei singoli membri

5 Valutazione delle conoscenze e dell’esperienza dei singoli membri

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
39. Nell’ambito della valutazione dell’idoneità dell’organo di direzione o di amministrazione, i …

Nell’ambito della valutazione dell’idoneità dell’organo di direzione o di amministrazione, i gestori di crediti dovrebbero valutare le conoscenze e l’esperienza dei singoli membri. A tal fine, i gestori di crediti dovrebbero:

(3 ) Un esempio di possibile metodologia per le tabelle di valutazione dell’idoneità collettiva è riportato nell’allegato I degli Orientamenti congiunti dell’ABE e dell’ESMA sulla valutazione dell’idoneità dei membri dell’organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave ai sensi delle direttive 2013/36/UE e 2014/65/UE, ma necessiterebbe un adeguamento per tenere conto del modello imprenditoriale di un gestore di crediti.

  • a. acquisire informazioni mediante vari canali e strumenti (ad es. diplomi e certificati, lettere di raccomandazione, curriculum vitae, colloqui, questionari);
  • b. richiedere alla persona valutata di fornire informazioni accurate e la prova di tali informazioni, se necessario;
  • c. convalidare, nella misura del possibile, la correttezza delle informazioni fornite dalla persona valutata;
  • d. ove applicabile, esaminare i risultati della valutazione nell’ambito dell’organo di direzione con funzione di supervisione strategica; e
  • e. ove necessario, individuare le misure correttive del caso.
40. I gestori di crediti dovrebbero documentare la descrizione della posizione ricoperta dal membro …

I gestori di crediti dovrebbero documentare la descrizione della posizione ricoperta dal membro per il quale è stata effettuata una valutazione, compreso il ruolo di tale posizione in seno al gestore di crediti, e dovrebbero specificare i risultati della valutazione per quanto concerne le conoscenze e l’esperienza nonché i risultati della valutazione della buona reputazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2021/2167.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/