+5 Valutazione delle conoscenze e dell’esperienza dei singoli membri
---+39. Nell’ambito della valutazione dell’idoneità dell’organo di direzione o di amministrazione, i …
---+40. I gestori di crediti dovrebbero documentare la descrizione della posizione ricoperta dal membro …
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5 Valutazione delle conoscenze e dell’esperienza dei singoli membri
5 Valutazione delle conoscenze e dell’esperienza dei singoli membri
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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39. Nell’ambito della valutazione dell’idoneità dell’organo di direzione o di amministrazione, i …
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Nell’ambito della valutazione dell’idoneità dell’organo di direzione o di amministrazione, i gestori di crediti dovrebbero valutare le conoscenze e l’esperienza dei singoli membri. A tal fine, i gestori di crediti dovrebbero: (3 ) Un esempio di possibile metodologia per le tabelle di valutazione dell’idoneità collettiva è riportato nell’allegato I degli Orientamenti congiunti dell’ABE e dell’ESMA sulla valutazione dell’idoneità dei membri dell’organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave ai sensi delle direttive 2013/36/UE e 2014/65/UE, ma necessiterebbe un adeguamento per tenere conto del modello imprenditoriale di un gestore di crediti. - a. acquisire informazioni mediante vari canali e strumenti (ad es. diplomi e certificati, lettere di raccomandazione, curriculum vitae, colloqui, questionari);
- b. richiedere alla persona valutata di fornire informazioni accurate e la prova di tali informazioni, se necessario;
- c. convalidare, nella misura del possibile, la correttezza delle informazioni fornite dalla persona valutata;
- d. ove applicabile, esaminare i risultati della valutazione nell’ambito dell’organo di direzione con funzione di supervisione strategica; e
- e. ove necessario, individuare le misure correttive del caso.
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40. I gestori di crediti dovrebbero documentare la descrizione della posizione ricoperta dal membro …
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I gestori di crediti dovrebbero documentare la descrizione della posizione ricoperta dal membro per il quale è stata effettuata una valutazione, compreso il ruolo di tale posizione in seno al gestore di crediti, e dovrebbero specificare i risultati della valutazione per quanto concerne le conoscenze e l’esperienza nonché i risultati della valutazione della buona reputazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2021/2167.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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