+54. Fatto salvo l’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), della direttiva (UE) 2021/2167, che …
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54. Fatto salvo l’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), della direttiva (UE) 2021/2167, che …
Fatto salvo l’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), della direttiva (UE) 2021/2167, che specifica la valutazione dell’idoneità dei membri dell’organo di direzione o di amministrazione nel contesto dell’autorizzazione di un gestore di crediti, le autorità competenti dovrebbero fissare un periodo massimo per la valutazione dell’esperienza e delle conoscenze sufficienti dell’organo di direzione o di amministrazione, nel suo complesso, dei gestori di crediti e della buona reputazione dei suoi membri qualora tali valutazioni avvengano dopo l’autorizzazione del gestore di crediti. Laddove un’autorità competente sancisca la necessità di ulteriore documentazione e informazioni complementari per portare a termine la valutazione, tale periodo può essere sospeso a decorrere dalla data in cui l’autorità competente richiede documenti e informazioni complementari necessari per portare a termine la valutazione, fino alla ricezione della documentazione e delle informazioni summenzionate.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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