+8 Valutazione da parte delle autorità competenti
---+49. Le autorità competenti dovrebbero specificare le procedure di vigilanza applicabili alla …
---+50. Le procedure di vigilanza dovrebbero garantire che le informazioni messe a disposizione delle …
---+51. Le autorità competenti dovrebbero richiedere al gestore di crediti un elenco dei nomi dei …
---+52. Per la valutazione delle conoscenze e dell’esperienza, l’autorità competente dovrebbe almeno …
---+53. Ai fini della valutazione della buona reputazione dei membri, l’autorità competente dovrebbe …
---+54. Fatto salvo l’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), della direttiva (UE) 2021/2167, che …
---+55. Le autorità competenti dovrebbero informare il prima possibile i gestori di crediti di una …
---+56. Le autorità competenti dovrebbero garantire che le loro procedure di vigilanza consentano loro …

8 Valutazione da parte delle autorità competenti

8 Valutazione da parte delle autorità competenti

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
49. Le autorità competenti dovrebbero specificare le procedure di vigilanza applicabili alla …

Le autorità competenti dovrebbero specificare le procedure di vigilanza applicabili alla valutazione dell’esperienza e delle conoscenze sufficienti dell’organo di direzione o di amministrazione, nel suo complesso, dei gestori di crediti e della buona reputazione dei suoi membri. Le autorità competenti dovrebbero assicurare che una descrizione delle procedure di vigilanza sia resa pubblica.

50. Le procedure di vigilanza dovrebbero garantire che le informazioni messe a disposizione delle …

Le procedure di vigilanza dovrebbero garantire che le informazioni messe a disposizione delle autorità competenti dal gestore di crediti nel corso del processo di autorizzazione siano utilizzate, ove possibile, ai fini della valutazione dell’esperienza e delle conoscenze sufficienti. In particolare, le procedure di vigilanza dovrebbero tenere conto delle circostanze in cui i gestori di crediti sono autorizzati o soggetti a vigilanza anche da autorità non finanziarie, onde garantire un coordinamento efficiente.

51. Le autorità competenti dovrebbero richiedere al gestore di crediti un elenco dei nomi dei …

Le autorità competenti dovrebbero richiedere al gestore di crediti un elenco dei nomi dei membri dell’organo di direzione o di amministrazione e dei rispettivi ruoli e funzioni in forma sintetica, nonché una dichiarazione del gestore di crediti relativa al risultato della sua valutazione complessiva dell’adeguata composizione collettiva dell’organo di direzione o di amministrazione, nel suo complesso. Ciò dovrebbe comprendere una descrizione del modo in cui la composizione complessiva dell’organo di direzione riflette un’ampia gamma di esperienze e conoscenze sufficienti, nonché l’individuazione di eventuali lacune o carenze e le misure imposte per porvi rimedio.

52. Per la valutazione delle conoscenze e dell’esperienza, l’autorità competente dovrebbe almeno …

Per la valutazione delle conoscenze e dell’esperienza, l’autorità competente dovrebbe almeno richiedere, per tutti i membri dell’organo di direzione o di amministrazione, un curriculum vitae recante i dettagli dell’esperienza formativa e professionale (compresi i titoli accademici e altre formazioni pertinenti), il nome e la natura di tutte le organizzazioni per le quali l’individuo ha lavorato e la natura e la durata degli incarichi svolti, mettendo in evidenza in particolare tutte le attività che rientrano nell’ambito della posizione ricoperta, comprese, ma non solo, le esperienze bancarie e gestionali.

53. Ai fini della valutazione della buona reputazione dei membri, l’autorità competente dovrebbe …

Ai fini della valutazione della buona reputazione dei membri, l’autorità competente dovrebbe richiedere informazioni su quanto segue:

  • a. certificato penale o un documento avente funzione analoga a livello nazionale, in riferimento a pertinenti illeciti penali a norma dell’articolo 5, lettera b), punto i), della direttiva (UE) 2021/2167;
  • b. indagini, sanzioni o procedimenti esecutivi emessi da un’autorità di vigilanza in cui il soggetto è stato direttamente o indirettamente coinvolto;
  • c. rifiuto di registrazione, autorizzazione, iscrizione in qualità di membro o licenza per svolgere un’attività commerciale, imprenditoriale o professionale; la revoca, il ritiro
  • o la cancellazione di registrazioni, autorizzazioni, iscrizioni in qualità di membro o licenze, nonché l’espulsione da un organo di regolamentazione o governativo o da un organo o da un’associazione professionale;
  • d. rimozione da un impiego o da una posizione di fiducia, da un rapporto fiduciario o analogo, nonché l’invito a rassegnare le proprie dimissioni da una di tali posizioni (con esclusione degli esuberi);
  • e. eventualità che la valutazione della buona reputazione del soggetto è già stata effettuata o meno da un’altra autorità competente (compresa l’identità di tale autorità, la data della valutazione e le prove dell’esito di tale valutazione).
54. Fatto salvo l’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), della direttiva (UE) 2021/2167, che …

Fatto salvo l’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), della direttiva (UE) 2021/2167, che specifica la valutazione dell’idoneità dei membri dell’organo di direzione o di amministrazione nel contesto dell’autorizzazione di un gestore di crediti, le autorità competenti dovrebbero fissare un periodo massimo per la valutazione dell’esperienza e delle conoscenze sufficienti dell’organo di direzione o di amministrazione, nel suo complesso, dei gestori di crediti e della buona reputazione dei suoi membri qualora tali valutazioni avvengano dopo l’autorizzazione del gestore di crediti. Laddove un’autorità competente sancisca la necessità di ulteriore documentazione e informazioni complementari per portare a termine la valutazione, tale periodo può essere sospeso a decorrere dalla data in cui l’autorità competente richiede documenti e informazioni complementari necessari per portare a termine la valutazione, fino alla ricezione della documentazione e delle informazioni summenzionate.

55. Le autorità competenti dovrebbero informare il prima possibile i gestori di crediti di una …

Le autorità competenti dovrebbero informare il prima possibile i gestori di crediti di una decisione sfavorevole adottata in merito alla valutazione dell’idoneità. Ove previsto dal diritto nazionale o definito dall’autorità competente nell’ambito delle proprie procedure di vigilanza, una decisione favorevole può essere considerata adottata in base alla regola del silenzio-assenso, laddove il termine massimo per la valutazione di cui al paragrafo 54 sia giunto a termine e l’autorità competente non abbia adottato una decisione sfavorevole.

56. Le autorità competenti dovrebbero garantire che le loro procedure di vigilanza consentano loro …

Le autorità competenti dovrebbero garantire che le loro procedure di vigilanza consentano loro di affrontare i casi di inosservanza del requisito secondo cui l’organo di direzione o di amministrazione, nel suo complesso, deve essere in possesso di esperienza e conoscenze sufficienti.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
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