+8 Valutazione da parte delle autorità competenti
---+49. Le autorità competenti dovrebbero specificare le procedure di vigilanza applicabili alla …
---+50. Le procedure di vigilanza dovrebbero garantire che le informazioni messe a disposizione delle …
---+51. Le autorità competenti dovrebbero richiedere al gestore di crediti un elenco dei nomi dei …
---+52. Per la valutazione delle conoscenze e dell’esperienza, l’autorità competente dovrebbe almeno …
---+53. Ai fini della valutazione della buona reputazione dei membri, l’autorità competente dovrebbe …
---+54. Fatto salvo l’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), della direttiva (UE) 2021/2167, che …
---+55. Le autorità competenti dovrebbero informare il prima possibile i gestori di crediti di una …
---+56. Le autorità competenti dovrebbero garantire che le loro procedure di vigilanza consentano loro …
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8 Valutazione da parte delle autorità competenti
8 Valutazione da parte delle autorità competenti
1. Panoramica
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Regolamentazione |
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49. Le autorità competenti dovrebbero specificare le procedure di vigilanza applicabili alla …
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Le autorità competenti dovrebbero specificare le procedure di vigilanza applicabili alla valutazione dell’esperienza e delle conoscenze sufficienti dell’organo di direzione o di amministrazione, nel suo complesso, dei gestori di crediti e della buona reputazione dei suoi membri. Le autorità competenti dovrebbero assicurare che una descrizione delle procedure di vigilanza sia resa pubblica.
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50. Le procedure di vigilanza dovrebbero garantire che le informazioni messe a disposizione delle …
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Le procedure di vigilanza dovrebbero garantire che le informazioni messe a disposizione delle autorità competenti dal gestore di crediti nel corso del processo di autorizzazione siano utilizzate, ove possibile, ai fini della valutazione dell’esperienza e delle conoscenze sufficienti. In particolare, le procedure di vigilanza dovrebbero tenere conto delle circostanze in cui i gestori di crediti sono autorizzati o soggetti a vigilanza anche da autorità non finanziarie, onde garantire un coordinamento efficiente.
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51. Le autorità competenti dovrebbero richiedere al gestore di crediti un elenco dei nomi dei …
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Le autorità competenti dovrebbero richiedere al gestore di crediti un elenco dei nomi dei membri dell’organo di direzione o di amministrazione e dei rispettivi ruoli e funzioni in forma sintetica, nonché una dichiarazione del gestore di crediti relativa al risultato della sua valutazione complessiva dell’adeguata composizione collettiva dell’organo di direzione o di amministrazione, nel suo complesso. Ciò dovrebbe comprendere una descrizione del modo in cui la composizione complessiva dell’organo di direzione riflette un’ampia gamma di esperienze e conoscenze sufficienti, nonché l’individuazione di eventuali lacune o carenze e le misure imposte per porvi rimedio.
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52. Per la valutazione delle conoscenze e dell’esperienza, l’autorità competente dovrebbe almeno …
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Per la valutazione delle conoscenze e dell’esperienza, l’autorità competente dovrebbe almeno richiedere, per tutti i membri dell’organo di direzione o di amministrazione, un curriculum vitae recante i dettagli dell’esperienza formativa e professionale (compresi i titoli accademici e altre formazioni pertinenti), il nome e la natura di tutte le organizzazioni per le quali l’individuo ha lavorato e la natura e la durata degli incarichi svolti, mettendo in evidenza in particolare tutte le attività che rientrano nell’ambito della posizione ricoperta, comprese, ma non solo, le esperienze bancarie e gestionali.
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53. Ai fini della valutazione della buona reputazione dei membri, l’autorità competente dovrebbe …
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Ai fini della valutazione della buona reputazione dei membri, l’autorità competente dovrebbe richiedere informazioni su quanto segue: - a. certificato penale o un documento avente funzione analoga a livello nazionale, in riferimento a pertinenti illeciti penali a norma dell’articolo 5, lettera b), punto i), della direttiva (UE) 2021/2167;
- b. indagini, sanzioni o procedimenti esecutivi emessi da un’autorità di vigilanza in cui il soggetto è stato direttamente o indirettamente coinvolto;
- c. rifiuto di registrazione, autorizzazione, iscrizione in qualità di membro o licenza per svolgere un’attività commerciale, imprenditoriale o professionale; la revoca, il ritiro
- o la cancellazione di registrazioni, autorizzazioni, iscrizioni in qualità di membro o licenze, nonché l’espulsione da un organo di regolamentazione o governativo o da un organo o da un’associazione professionale;
- d. rimozione da un impiego o da una posizione di fiducia, da un rapporto fiduciario o analogo, nonché l’invito a rassegnare le proprie dimissioni da una di tali posizioni (con esclusione degli esuberi);
- e. eventualità che la valutazione della buona reputazione del soggetto è già stata effettuata o meno da un’altra autorità competente (compresa l’identità di tale autorità, la data della valutazione e le prove dell’esito di tale valutazione).
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54. Fatto salvo l’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), della direttiva (UE) 2021/2167, che …
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Fatto salvo l’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), della direttiva (UE) 2021/2167, che specifica la valutazione dell’idoneità dei membri dell’organo di direzione o di amministrazione nel contesto dell’autorizzazione di un gestore di crediti, le autorità competenti dovrebbero fissare un periodo massimo per la valutazione dell’esperienza e delle conoscenze sufficienti dell’organo di direzione o di amministrazione, nel suo complesso, dei gestori di crediti e della buona reputazione dei suoi membri qualora tali valutazioni avvengano dopo l’autorizzazione del gestore di crediti. Laddove un’autorità competente sancisca la necessità di ulteriore documentazione e informazioni complementari per portare a termine la valutazione, tale periodo può essere sospeso a decorrere dalla data in cui l’autorità competente richiede documenti e informazioni complementari necessari per portare a termine la valutazione, fino alla ricezione della documentazione e delle informazioni summenzionate.
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55. Le autorità competenti dovrebbero informare il prima possibile i gestori di crediti di una …
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Le autorità competenti dovrebbero informare il prima possibile i gestori di crediti di una decisione sfavorevole adottata in merito alla valutazione dell’idoneità. Ove previsto dal diritto nazionale o definito dall’autorità competente nell’ambito delle proprie procedure di vigilanza, una decisione favorevole può essere considerata adottata in base alla regola del silenzio-assenso, laddove il termine massimo per la valutazione di cui al paragrafo 54 sia giunto a termine e l’autorità competente non abbia adottato una decisione sfavorevole.
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56. Le autorità competenti dovrebbero garantire che le loro procedure di vigilanza consentano loro …
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Le autorità competenti dovrebbero garantire che le loro procedure di vigilanza consentano loro di affrontare i casi di inosservanza del requisito secondo cui l’organo di direzione o di amministrazione, nel suo complesso, deve essere in possesso di esperienza e conoscenze sufficienti.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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