+20. Quando l’autorità competente dello Stato membro d’origine invia per la prima volta una notifica …
|
20. Quando l’autorità competente dello Stato membro d’origine invia per la prima volta una notifica …
Quando l’autorità competente dello Stato membro d’origine invia per la prima volta una notifica ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2021/2167 per un determinato gestore di crediti, essa deve barrare la voce «notifica iniziale» nella sezione 1 del modello e compilare la sezione 2, nonché le informazioni non pubbliche nella sezione 3 del modello. Per i casi diversi dalle notifiche iniziali, l’autorità competente dello Stato membro d’origine deve evidenziare nel modello le informazioni che sono cambiate rispetto all’ultima notifica che aveva inviato all’autorità competente dello Stato membro ospitante e deve compilare almeno le sezioni 1 e 2 del modello.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
|