+17. Ai fini della valutazione della condizione di cui al paragrafo 15, lettera a), le autorità …

17. Ai fini della valutazione della condizione di cui al paragrafo 15, lettera a), le autorità …

Ai fini della valutazione della condizione di cui al paragrafo 15, lettera a), le autorità competenti possono esentare l’impresa di investimento madre nell’Unione, la holding di investimento madre nell’Unione o la società di partecipazione finanziaria mista madre nell’Unione dall’obbligo di calcolare i requisiti di fondi propri del gruppo di imprese di investimento ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (UE) 2019/2033 se ritengono che lo sforzo necessario per effettuare tale calcolo sarebbe sproporzionato. Se le autorità competenti concedono tale esenzione, i requisiti di fondi propri del gruppo di imprese di investimento ai sensi dell’articolo 7 di tale regolamento dovrebbero essere sostituiti con la somma dei requisiti di fondi propri individuali di tutte le imprese del gruppo che sono imprese di investimento madri nell’Unione, holding di investimento madri nell’Unione, società di partecipazione finanziaria mista madri nell’Unione e altre imprese madri che sono imprese di investimento, enti finanziari, società strumentali o agenti collegati. Se un’impresa non è un’impresa di investimento, i requisiti di fondi propri individuali sono quelli applicabili nel quadro prudenziale di riferimento. Se un’impresa è un’impresa figlia situata in un paese terzo, i requisiti di fondi propri individuali dovrebbero essere calcolati conformemente al paragrafo 20.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
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