+4.4 Autorizzazione alla verifica del capitale del gruppo: condizioni per ritenere che il gruppo di imprese di investimento non comporta rischi significativi per i clienti o il mercato
---+15. Alle autorità competenti non dovrebbe essere preclusa la possibilità di ritenere che un gruppo …
---+16. Se una delle imprese del gruppo è oggetto di uno qualsiasi dei procedimenti di cui all’articolo …
---+17. Ai fini della valutazione della condizione di cui al paragrafo 15, lettera a), le autorità …

4.4 Autorizzazione alla verifica del capitale del gruppo: condizioni per ritenere che il gruppo di imprese di investimento non comporta rischi significativi per i clienti o il mercato

4.4 Autorizzazione alla verifica del capitale del gruppo: condizioni per ritenere che il gruppo di imprese di investimento non comporta rischi significativi per i clienti o il mercato

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
15. Alle autorità competenti non dovrebbe essere preclusa la possibilità di ritenere che un gruppo …

Alle autorità competenti non dovrebbe essere preclusa la possibilità di ritenere che un gruppo di imprese di investimento che non soddisfa i criteri di cui alla sezione 4.2 non rappresenta un rischio significativo per i clienti o il mercato ai fini dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033 se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

  • (a) i requisiti di fondi propri calcolati conformemente all’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/2033 rimangono sufficientemente prossimi ai requisiti di fondi propri calcolati conformemente all’articolo 7 di tale regolamento, a una percentuale indicativa superiore al 90 % di questi ultimi;
  • (b) nessuna delle imprese del gruppo di imprese di investimento, comprese le imprese situate in paesi terzi, ha in essere emissioni di strumenti rappresentativi di capitale o di debito non quotati in un mercato regolamentato detenuti da clienti al dettaglio nell’UE, secondo la definizione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 11, della direttiva (UE) 2014/65; questo criterio non include i proprietari della maggioranza dei diritti di voto, i responsabili e i dipendenti delle imprese del gruppo di imprese di investimento;
  • (c) all’interno del gruppo vi è al massimo una impresa che è un partecipante diretto ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 3, del regolamento (UE) 2019/2033;
  • (d) se una o più imprese del gruppo coprono il rischio inerente a posizioni soggette al K-NPR o al K-TCD per altre imprese del gruppo mediante accordi interni di trasferimento del rischio, sono attuate, all’interno del gruppo, disposizioni organizzative soddisfacenti e funzioni di controllo dei rischi sufficienti, proporzionate alle dimensioni del gruppo di imprese di investimento e al rischio gestito dalle imprese che coprono il rischio inerente a tali posizioni, e il rischio complessivo derivante dalle posizioni di negoziazione del gruppo di imprese di investimento e dalle loro coperture non sarebbe soggetto a una vigilanza migliore nel quadro di consolidamento prudenziale;
  • (e) se l’autorità competente ritiene che un gruppo di imprese di investimento abbia un assetto sufficientemente semplice ma non soddisfi i criteri di cui al paragrafo 14, lettera a), o al paragrafo 14, lettera c), i requisiti di fondi propri calcolati conformemente all’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/2033 rimangono sufficientemente prossimi ai requisiti di fondi propri calcolati conformemente all’articolo 7 di tale regolamento, a una percentuale indicativa superiore al 95 % di questi ultimi. Se l’autorità competente ritiene che un gruppo di imprese di investimento abbia un assetto sufficientemente semplice ma non soddisfi alcuno dei criteri di cui al paragrafo 14, lettera a), e al paragrafo 14, lettera c), i requisiti di fondi propri calcolati conformemente all’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/2033 dovrebbero essere preferibilmente almeno pari ai requisiti di fondi propri calcolati conformemente all’articolo 7 di tale regolamento.
16. Se una delle imprese del gruppo è oggetto di uno qualsiasi dei procedimenti di cui all’articolo …

Se una delle imprese del gruppo è oggetto di uno qualsiasi dei procedimenti di cui all’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/2034, l’autorità competente dovrebbe valutare se le violazioni relative a tali procedimenti comportino rischi significativi per i clienti o il mercato.

17. Ai fini della valutazione della condizione di cui al paragrafo 15, lettera a), le autorità …

Ai fini della valutazione della condizione di cui al paragrafo 15, lettera a), le autorità competenti possono esentare l’impresa di investimento madre nell’Unione, la holding di investimento madre nell’Unione o la società di partecipazione finanziaria mista madre nell’Unione dall’obbligo di calcolare i requisiti di fondi propri del gruppo di imprese di investimento ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (UE) 2019/2033 se ritengono che lo sforzo necessario per effettuare tale calcolo sarebbe sproporzionato. Se le autorità competenti concedono tale esenzione, i requisiti di fondi propri del gruppo di imprese di investimento ai sensi dell’articolo 7 di tale regolamento dovrebbero essere sostituiti con la somma dei requisiti di fondi propri individuali di tutte le imprese del gruppo che sono imprese di investimento madri nell’Unione, holding di investimento madri nell’Unione, società di partecipazione finanziaria mista madri nell’Unione e altre imprese madri che sono imprese di investimento, enti finanziari, società strumentali o agenti collegati. Se un’impresa non è un’impresa di investimento, i requisiti di fondi propri individuali sono quelli applicabili nel quadro prudenziale di riferimento. Se un’impresa è un’impresa figlia situata in un paese terzo, i requisiti di fondi propri individuali dovrebbero essere calcolati conformemente al paragrafo 20.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
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