+33. Ai fini dell’articolo 26 ter , paragrafo 10, terzo comma, del regolamento (UE) 2017/2402, la …

33. Ai fini dell’articolo 26 ter , paragrafo 10, terzo comma, del regolamento (UE) 2017/2402, la …

Ai fini dell’articolo 26 ter , paragrafo 10, terzo comma, del regolamento (UE) 2017/2402, la valutazione del merito di credito dei mutuatari di paesi terzi dovrebbe essere effettuata sulla base dei seguenti principi, ove opportuno, quali specificati nelle direttive 2008/48/CE e 2014/17/CE:

  • a. prima della conclusione di un contratto di credito, il prestatore valuta il merito di credito del mutuatario sulla base di informazioni sufficienti, eventualmente ottenute dal mutuatario stesso e, se necessario, sulla base di una consultazione della banca dati pertinente;
  • b. se le parti convengono di modificare l’importo totale del credito dopo la conclusione del contratto di credito, il prestatore dovrebbe aggiornare le informazioni finanziarie sul mutuatario di cui dispone e valutare il merito di credito del mutuatario prima di qualsiasi aumento significativo dell’importo totale del credito;
  • c. prima di concludere un contratto di credito, il prestatore dovrebbe effettuare una valutazione approfondita del merito di credito del mutuatario tenendo debitamente conto dei fattori pertinenti al fine di verificare la prospettiva che il mutuatario adempia le proprie obbligazioni ai sensi del contratto di credito;
  • d. le procedure e le informazioni su cui si basa la valutazione dovrebbero essere documentate e conservate;
  • e. la valutazione del merito di credito non dovrebbe fare affidamento prevalentemente sul valore dell’immobile residenziale che eccede l’importo del credito né sull’assunto che l’immobile residenziale aumenterà di valore, a meno che la finalità del contratto di credito sia la costruzione o la ristrutturazione dell’immobile residenziale;
  • f. il prestatore non dovrebbe poter cancellare o alterare il contratto di credito dopo la sua conclusione in danno del mutuatario con la motivazione che la valutazione del merito di credito non è stata condotta correttamente;
  • g. il prestatore dovrebbe mettere il credito a disposizione del mutuatario soltanto qualora il risultato della valutazione del merito di credito riveli che gli obblighi derivanti dal contratto di credito saranno probabilmente soddisfatti nelle modalità richieste dal contratto stesso;
  • h. il merito di credito del mutuatario dovrebbe essere valutato nuovamente sulla base di informazioni aggiornate prima della concessione di qualsiasi aumento significativo dell’importo totale del credito dopo la conclusione del contratto di credito, a meno che tale credito aggiuntivo fosse già previsto e incluso nella valutazione iniziale del merito di credito.

Criteri per determinare l’esperienza del cedente o del prestatore originario

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/