+97. Ai fini dell’articolo 26 sexies , paragrafo 7, lettera d), del regolamento (UE) 2017/2402, per …

97. Ai fini dell’articolo 26 sexies , paragrafo 7, lettera d), del regolamento (UE) 2017/2402, per …

Ai fini dell’articolo 26 sexies , paragrafo 7, lettera d), del regolamento (UE) 2017/2402, per i cedenti che non utilizzano il metodo IRB di cui all’articolo 143 del regolamento (UE)

  • n. 575/2013, il calcolo della «perdita attesa su un anno» dovrebbe essere effettuato in conformità dell’accantonamento per rischi nell’ambito del quadro contabile applicabile oppure, qualora tale approccio comporti una copertura delle perdite non sufficientemente rappresentativa delle perdite future attese sulle esposizioni cartolarizzate, l’ente cedente dovrebbe modellizzare gli importi delle perdite attese sulla base di altri parametri di rischio interni, come quelli considerati nel suo processo di valutazione dell’adeguatezza del capitale interno (ICAAP), che dovrebbero essere chiaramente indicati nella documentazione riguardante l’operazione.

Utilizzo del metodo IRB ai fini della lettera c)

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
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