+7. Criteri specifici per la cartolarizzazione nel bilancio
---+84. Ai fini dell’articolo 26 sexies , paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2017/2402, il …
---+85. Ai fini dell’articolo 26 sexies , paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2402, se l’importo …
---+86. Ai fini dell’articolo 26 sexies , paragrafo 2, secondo comma, lettera b), del regolamento (UE) …
---+87. Ai fini dell’articolo 26 sexies , paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2402, l’importo delle …
---+88. Ai fini dell’articolo 26 sexies , paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (UE) 2017/2402, se …
---+89. Ai fini dell’articolo 26 sexies , paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/2402, l’agente terzo …
---+90. Ai fini dell’articolo 26 sexies , paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) 2017/2402 …
---+91. Ai fini dell’articolo 26 sexies , paragrafo 4, primo comma, lettera e), del regolamento (UE) …
---+92. Ai fini dell’articolo 26 sexies , paragrafo 5, primo comma, lettera d), del regolamento (UE) …
---+93. Ai fini dell’articolo 26 sexies , paragrafo 5, primo comma, lettera d), del regolamento (UE) …
---+94. Ai fini dell’articolo 26 sexies , paragrafo 5, primo comma, lettera b), nel caso di …
---+95. Ai fini dell’articolo 26 sexies , paragrafo 7, del regolamento (UE) 2017/2402, gli importi …
---+96. Ai fini dell’articolo 26 sexies , paragrafo 7, lettera a), del regolamento (UE) 2017/2402, il …
---+97. Ai fini dell’articolo 26 sexies , paragrafo 7, lettera d), del regolamento (UE) 2017/2402, per …
---+98. L’articolo 26 sexies , paragrafo 7, lettera c), del regolamento (UE) 2017/2402 dovrebbe …
---+99. Ai fini dell’articolo 26 sexies , paragrafo 7, lettera a), il «periodo di pagamento» dovrebbe …
---+100. Ai fini dell’articolo 26 sexies , paragrafo 10, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) …
---+101. L’articolo 26 sexies, paragrafo 10, primo comma, lettera a), punto i), del regolamento (UE) …
---+102. Ai fini dell’articolo 26 sexies , paragrafo 10, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) …

7. Criteri specifici per la cartolarizzazione nel bilancio

Eventi creditizi coperti dall’accordo sulla protezione del credito [articolo 26 sexies , paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402]

Eventi creditizi aggiuntivi

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione
84. Ai fini dell’articolo 26 sexies , paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2017/2402, il …

Ai fini dell’articolo 26 sexies , paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2017/2402, il requisito relativo all’accordo sulla protezione del credito di coprire almeno gli eventi creditizi di cui a tale comma non dovrebbe impedire alle parti di concordare eventi creditizi aggiuntivi o definizioni più rigorose degli eventi di cui alla parte terza, titolo II, capo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013.

Pagamenti per la protezione del credito [articolo 26 sexies , paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2402]

Proporzionale alla quota dell’importo nominale in essere dell’esposizione sottostante

85. Ai fini dell’articolo 26 sexies , paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2402, se l’importo …

Ai fini dell’articolo 26 sexies , paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2402, se l’importo dell’esposizione sottostante coperta dall’accordo sulla protezione del credito è inferiore all’importo nozionale in essere dell’esposizione sottostante, i pagamenti intermedi e finali per la protezione del credito dovrebbero essere calcolati proporzionalmente (pro rata) alla quota dell’importo nominale in essere coperta dall’accordo sulla protezione del credito.

Determinazione del pagamento intermedio per la protezione del credito

86. Ai fini dell’articolo 26 sexies , paragrafo 2, secondo comma, lettera b), del regolamento (UE) …

Ai fini dell’articolo 26 sexies , paragrafo 2, secondo comma, lettera b), del regolamento (UE) 2017/2402, l’espressione «ove applicabile» dovrebbe essere intesa come applicabile solo se il cedente ha ricevuto l’autorizzazione dall’autorità competente ad applicare il metodo basato sui rating interni ( internal ratings-based approach , metodo IRB) per determinare l’importo delle perdite attese per la rispettiva esposizione sottostante per la quale è valutata la condizione di «più elevato tra» e se il sistema di rating utilizzato per l’esposizione sottostante è stato di conseguenza valutato dall’autorità competente per l’utilizzo nell’ambito del metodo IRB.

Importo delle perdite attese

87. Ai fini dell’articolo 26 sexies , paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2402, l’importo delle …

Ai fini dell’articolo 26 sexies , paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2402, l’importo delle perdite attese dovrebbe essere calcolato al livello delle singole esposizioni sottostanti per le quali si è verificato un evento creditizio. A titolo di deroga, l’importo delle perdite attese può essere calcolato a livello di sottoportafoglio per le esposizioni al dettaglio conformemente al progetto di norme tecniche di regolamentazione sul calcolo del K IRB conformemente al metodo dei crediti commerciali acquistati, sviluppato a norma dell’articolo 255, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 575/2013.

Rinegoziazione del debito e premi per la protezione del credito [articolo 26 sexies , paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/2402]

In funzione dell’importo nominale in essere delle esposizioni cartolarizzate non deteriorate al momento del pagamento

88. Ai fini dell’articolo 26 sexies , paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (UE) 2017/2402, se …

Ai fini dell’articolo 26 sexies , paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (UE) 2017/2402, se l’accordo sulla protezione del credito copre solo in parte le esposizioni cartolarizzate non deteriorate, i premi per la protezione del credito da pagare nell’ambito dell’accordo sulla protezione del credito dovrebbero essere strutturati in funzione della parte dell’importo nominale in essere delle esposizioni cartolarizzate non deteriorate coperta dall’accordo sulla protezione del credito.

Agente terzo verificatore [articolo 26 sexies , paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/2402]

Soggetto che conduce la verifica

89. Ai fini dell’articolo 26 sexies , paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/2402, l’agente terzo …

Ai fini dell’articolo 26 sexies , paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/2402, l’agente terzo verificatore dovrebbe soddisfare entrambe le seguenti condizioni:

  • a. possiede l’esperienza e la capacità necessarie per condurre la verifica;
  • b. non è:
  • i. né un’agenzia di rating del credito;
  • ii. né un terzo che verifica la conformità STS a norma dell’articolo 28 del regolamento (UE) 2017/2402;
  • iii. né un soggetto affiliato al cedente, allo sponsor, all’investitore o alla SSPE.

Verifica a campione nel caso di cartolarizzazioni con posizioni mezzanine

90. Ai fini dell’articolo 26 sexies , paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) 2017/2402 …

Ai fini dell’articolo 26 sexies , paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) 2017/2402, fatto salvo il diritto degli investitori di richiedere la verifica dell’ammissibilità di una determinata esposizione sottostante, per le cartolarizzazioni con posizioni mezzanine le parti della cartolarizzazione possono concordare che il processo di verifica a campione inizi dopo che il punto di distacco ( detachment point ) del segmento prime perdite (segmento first loss ) scenda al di sotto di una certa percentuale di tale punto di distacco stabilita alla data di conclusione dell’operazione. Importo finale della perdita

91. Ai fini dell’articolo 26 sexies , paragrafo 4, primo comma, lettera e), del regolamento (UE) …

Ai fini dell’articolo 26 sexies , paragrafo 4, primo comma, lettera e), del regolamento (UE) 2017/2402, per «importo finale della perdita» dovrebbe intendersi la «perdita finale stimata del cedente» di cui all’articolo 26 sexies , paragrafo 3, primo comma, di tale regolamento, qualora non sia stato effettuato alcun pagamento finale per la protezione del credito per un’esposizione sottostante soggetta a un evento creditizio al termine del periodo di proroga specificato nell’accordo sulla protezione del credito.

Eventi di cessazione anticipata da parte del cedente [articolo 26 sexies , paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/2402]

Calcolo della vita media ponderata del portafoglio di riferimento iniziale

92. Ai fini dell’articolo 26 sexies , paragrafo 5, primo comma, lettera d), del regolamento (UE) …

Ai fini dell’articolo 26 sexies , paragrafo 5, primo comma, lettera d), del regolamento (UE) 2017/2402, la vita media ponderata del portafoglio di riferimento iniziale di esposizioni sottostanti dovrebbe essere calcolata ponderando in base al tempo solo i rimborsi del capitale e non dovrebbe tener conto di ipotesi di pagamento anticipato o di pagamenti relativi a commissioni o interessi dovuti dai debitori delle esposizioni sottostanti.

Periodo di ricostituzione o periodo rotativo

93. Ai fini dell’articolo 26 sexies , paragrafo 5, primo comma, lettera d), del regolamento (UE) …

Ai fini dell’articolo 26 sexies , paragrafo 5, primo comma, lettera d), del regolamento (UE) 2017/2402, in caso di esistenza di un periodo di ricostituzione o di un periodo rotativo, la vita media ponderata dovrebbe essere la somma del periodo di ricostituzione o del periodo rotativo e della vita media ponderata stimata calcolata alla fine del periodo di ricostituzione o del periodo rotativo. Ai fini di tale stima, per ogni esposizione cartolarizzata che scada prima che si concluda il periodo di ricostituzione o il periodo rotativo, il cedente dovrebbe adeguare la scadenza prevista affinché sia pari alla somma della sua scadenza attuale e della scadenza più lunga consentita di un’esposizione che si possa aggiungere al portafoglio cartolarizzato durante il periodo di ricostituzione o il periodo rotativo. Gli adeguamenti dovrebbero essere effettuati per il numero di volte necessario a tal fine quando il termine della scadenza adeguata è anteriore a quello del periodo di ricostituzione o del periodo rotativo.

Investitore

94. Ai fini dell’articolo 26 sexies , paragrafo 5, primo comma, lettera b), nel caso di …

Ai fini dell’articolo 26 sexies , paragrafo 5, primo comma, lettera b), nel caso di credit-linked note (strumenti collegati al merito di credito) emesse da una SSPE, il riferimento all’investitore dovrebbe essere inteso come riferimento alla SSPE o a qualsiasi fornitore di protezione che abbia concluso l’accordo sulla protezione del credito con il cedente. Margine positivo sintetico [articolo 26 sexies , paragrafo 7, del regolamento (UE) 2017/2402]

Calcolo delle perdite attese su un anno

95. Ai fini dell’articolo 26 sexies , paragrafo 7, del regolamento (UE) 2017/2402, gli importi …

Ai fini dell’articolo 26 sexies , paragrafo 7, del regolamento (UE) 2017/2402, gli importi legali delle perdite attese su un anno su tutte le esposizioni sottostanti per tale anno dovrebbero essere calcolati tenendo conto di una serie di periodi di pagamento equivalenti a un anno e moltiplicando la percentuale rappresentata dall’importo delle perdite attese sulle esposizioni cartolarizzate alla data di conclusione dell’operazione per il saldo totale in essere del portafoglio delle esposizioni cartolarizzate non deteriorate all’inizio di tale periodo di un anno.

96. Ai fini dell’articolo 26 sexies , paragrafo 7, lettera a), del regolamento (UE) 2017/2402, il …

Ai fini dell’articolo 26 sexies , paragrafo 7, lettera a), del regolamento (UE) 2017/2402, il termine «margine positivo sintetico fisso» si riferisce all’importo del margine positivo sintetico che il cedente si impegna a utilizzare come supporto di credito in ogni periodo. Tale importo è espresso come il prodotto di una percentuale fissa del saldo del portafoglio non deteriorato in essere in ogni periodo.

97. Ai fini dell’articolo 26 sexies , paragrafo 7, lettera d), del regolamento (UE) 2017/2402, per …

Ai fini dell’articolo 26 sexies , paragrafo 7, lettera d), del regolamento (UE) 2017/2402, per i cedenti che non utilizzano il metodo IRB di cui all’articolo 143 del regolamento (UE)

  • n. 575/2013, il calcolo della «perdita attesa su un anno» dovrebbe essere effettuato in conformità dell’accantonamento per rischi nell’ambito del quadro contabile applicabile oppure, qualora tale approccio comporti una copertura delle perdite non sufficientemente rappresentativa delle perdite future attese sulle esposizioni cartolarizzate, l’ente cedente dovrebbe modellizzare gli importi delle perdite attese sulla base di altri parametri di rischio interni, come quelli considerati nel suo processo di valutazione dell’adeguatezza del capitale interno (ICAAP), che dovrebbero essere chiaramente indicati nella documentazione riguardante l’operazione.

Utilizzo del metodo IRB ai fini della lettera c)

98. L’articolo 26 sexies , paragrafo 7, lettera c), del regolamento (UE) 2017/2402 dovrebbe …

L’articolo 26 sexies , paragrafo 7, lettera c), del regolamento (UE) 2017/2402 dovrebbe applicarsi qualora il cedente determini i requisiti di fondi propri utilizzando il metodo IRB di cui all’articolo 143 del regolamento (UE) n. 575/2013 per l’intero portafoglio di esposizioni sottostanti.

Periodo di pagamento

99. Ai fini dell’articolo 26 sexies , paragrafo 7, lettera a), il «periodo di pagamento» dovrebbe …

Ai fini dell’articolo 26 sexies , paragrafo 7, lettera a), il «periodo di pagamento» dovrebbe essere inteso in riferimento al periodo in cui il margine positivo sintetico è designato conformemente alla documentazione riguardante l’operazione. Requisiti per il ricorso a garanzie di elevata qualità (articolo 26 sexies , paragrafo 10, del regolamento (UE) 2017/2402)

Garanzie accettabili

100. Ai fini dell’articolo 26 sexies , paragrafo 10, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) …

Ai fini dell’articolo 26 sexies , paragrafo 10, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2017/2402, l’espressione «garanzie sotto forma di titoli di debito con fattore di ponderazione del rischio pari a 0 %» dovrebbe intendersi come garanzie reali sotto forma di titoli di debito emessi dalle entità alle quali è attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % a norma della parte tre, titolo II, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.

Requisiti di scadenza per le garanzie accettabili di elevata qualità

101. L’articolo 26 sexies, paragrafo 10, primo comma, lettera a), punto i), del regolamento (UE) …

L’articolo 26 sexies, paragrafo 10, primo comma, lettera a), punto i), del regolamento (UE) 2017/2402 dovrebbe essere inteso come riferito a titoli di debito che, indipendentemente dalla loro scadenza originaria, hanno una scadenza residua non superiore a tre mesi. Se il periodo fino alla successiva data di pagamento ai sensi dell’accordo sulla protezione del credito è inferiore a tre mesi, la scadenza residua dei titoli di debito non dovrebbe essere superiore a tale periodo, al fine di evitare disallineamenti di scadenza tra la data in cui i titoli di debito sono rimborsati e la successiva data di pagamento nel quadro dell’accordo sulla protezione del credito.

Investimenti in credit-linked note

102. Ai fini dell’articolo 26 sexies , paragrafo 10, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) …

Ai fini dell’articolo 26 sexies , paragrafo 10, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) 2017/2402, il requisito relativo alle garanzie sotto forma di contante dovrebbe essere considerato soddisfatto nel caso di investimenti in credit-linked note emessi dal cedente a norma dell’articolo 218 del regolamento (UE) n. 575/2013.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
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  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/