+13. Al fine di applicare l’orientamento di cui al paragrafo precedente, gli emittenti e le autorità …
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13. Al fine di applicare l’orientamento di cui al paragrafo precedente, gli emittenti e le autorità …
Al fine di applicare l’orientamento di cui al paragrafo precedente, gli emittenti e le autorità competenti dovrebbero tenere conto di tutti i seguenti criteri: - a. le dimensioni, la complessità, la natura e il modello di business dell’emittente;
- b. la classificazione come significativo ai sensi degli articoli 43 e 44 e degli articoli 56 e 57 del regolamento (UE) 2023/1114 del token collegato ad attività o del token di moneta elettronica emesso;
- c. per gli emittenti di token collegati ad attività, la dimensione, la volatilità, la composizione, la concentrazione e la natura delle attività di riserva e dello stesso token collegato ad attività;
- d. per gli emittenti di token di moneta elettronica, la dimensione, la volatilità, la composizione e la concentrazione delle attività a garanzia dei fondi ricevuti;
- e. la significatività e i profili di rischio dei prestatori di servizi di cripto-attività cui si è fatto ricorso per la prestazione dei servizi relativi ai token collegati alle attività o ai token di moneta elettronica emessi dal rispettivo emittente;
- f. la significatività e i profili di rischio delle reti DLT utilizzate dal rispettivo emittente al fine di emettere token collegati ad attività o token di moneta elettronica;
- g. il profilo di rischio dei fornitori terzi diversi dai prestatori di servizi di cripto-attività e dalle reti DLT che prestano un servizio relativo alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) significativo o critico al rispettivo emittente.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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