+20. Qualora abbiano stipulato accordi con soggetti terzi per la gestione, per l’investimento e per …
|
20. Qualora abbiano stipulato accordi con soggetti terzi per la gestione, per l’investimento e per …
Qualora abbiano stipulato accordi con soggetti terzi per la gestione, per l’investimento e per la custodia della riserva di attività e, se applicabile, per la distribuzione al pubblico dei token ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 5, lettera h), del regolamento (UE) 2023/1114, gli emittenti dovrebbero includere nei propri piani di risanamento una descrizione chiara e dettagliata dei processi previsti per lo scambio di informazioni in modo da garantire l’attivazione tempestiva del processo di escalation di cui al paragrafo 37 in caso venga rilevato, da parte o dell’emittente - o del soggetto terzo pertinente, un superamento di una soglia di un indicatore di risanamento. Gli emittenti dovrebbero inoltre specificare nel proprio piano di risanamento le modalità con cui l’accordo con ciascuno di tali soggetti terzi assicura che le informazioni siano condivise tempestivamente in modo da consentire all’emittente stesso di essere messo al corrente del suddetto superamento o della probabilità che quest’ultimo avrà luogo in tempi brevi, così che il piano possa essere attivato tempestivamente.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
|