+17. Ai fini della valutazione della reputazione del candidato acquirente, le autorità competenti …

17. Ai fini della valutazione della reputazione del candidato acquirente, le autorità competenti …

Ai fini della valutazione della reputazione del candidato acquirente, le autorità competenti dovrebbero fare riferimento alla loro valutazione delle informazioni di cui ai regolamenti delegati della Commissione adottati ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 6, del MiCa, nel caso di un emittente di ART, e dell’articolo 62, paragrafo 5, di tale regolamento, nel caso dei CASP, e dovrebbero applicare la metodologia di cui al titolo II, capo 3, sezione 10, degli orientamenti comuni delle AEV sulle partecipazioni qualificate, sulla reputazione del candidato acquirente — primo criterio di valutazione, a seconda dei casi.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
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