+18. Fatto salvo il paragrafo 17, per le esposizioni cartolarizzate in cui gli enti assumono la …
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18. Fatto salvo il paragrafo 17, per le esposizioni cartolarizzate in cui gli enti assumono la …
Fatto salvo il paragrafo 17, per le esposizioni cartolarizzate in cui gli enti assumono la posizione di investitori, è facoltà dell’ente adottare l’alternativa seguente: la valutazione della diversificazione sopra descritta dovrebbe essere considerata automaticamente soddisfatta nel caso in cui un ente assuma la posizione di investitore in una cartolarizzazione, nella misura in cui quest’ultima sia composta da esposizioni sottostanti per le quali, in linea con i requisiti di due diligence e trasparenza di cui agli articoli 5 e 7 del regolamento (UE) 2017/2402, le informazioni sul debitore e sul valore delle esposizioni sottostanti di tali posizioni di cartolarizzazione non sono richieste nei modelli previsti dall’articolo 7 del medesimo regolamento. Tale deroga dovrebbe applicarsi esclusivamente nei casi in cui i modelli prescritti a norma dell’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/2402 non prevedano informazioni sul debitore né sulle dimensioni del debitore.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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