+4. Metodi di diversificazione al dettaglio proporzionati
---+10. Ai fini dell’articolo 123, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 …
---+11. Un portafoglio dovrebbe essere considerato sufficientemente diversificato quando il rapporto …
---+12. Un’esposizione al dettaglio ammissibile dovrebbe essere considerata una grande esposizione al …
---+13. L’ente dovrebbe innanzitutto valutare se il portafoglio composto dall’insieme delle proprie …
---+14. Qualora il portafoglio costituito dall’insieme delle esposizioni al dettaglio ammissibili …
---+15. Il portafoglio risultante dall’esclusione delle esposizioni effettuata in conformità del …
---+16. Le esposizioni escluse conformemente al paragrafo 14 non dovrebbero essere considerate come …
---+17. Nel caso di un portafoglio che includa esposizioni cartolarizzate, la valutazione della …
---+18. Fatto salvo il paragrafo 17, per le esposizioni cartolarizzate in cui gli enti assumono la …
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4. Metodi di diversificazione al dettaglio proporzionati
4. Metodi di diversificazione al dettaglio proporzionati
1. Panoramica
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Regolamentazione |
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10. Ai fini dell’articolo 123, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 …
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Ai fini dell’articolo 123, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013, un’esposizione dovrebbe essere considerata come rientrante in un numero significativo di esposizioni aventi caratteristiche analoghe, cosicché i rischi ad essa associati sono notevolmente ridotti, qualora essa appartenga a un portafoglio sufficientemente diversificato ai sensi del paragrafo 11.
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11. Un portafoglio dovrebbe essere considerato sufficientemente diversificato quando il rapporto …
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Un portafoglio dovrebbe essere considerato sufficientemente diversificato quando il rapporto tra la somma dei valori di esposizione delle grandi esposizioni al dettaglio ammissibili, quali definite al paragrafo 12, e la somma dei valori di esposizione di tutte le esposizioni al dettaglio ammissibili dell’ente non supera il 10 %.
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12. Un’esposizione al dettaglio ammissibile dovrebbe essere considerata una grande esposizione al …
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Un’esposizione al dettaglio ammissibile dovrebbe essere considerata una grande esposizione al dettaglio ammissibile qualora il rapporto tra il relativo valore di esposizione e la somma dei valori di esposizione di tutte le esposizioni al dettaglio ammissibili dell’ente superi la soglia dello 0,2 %. Al fine di individuare le grandi esposizioni al dettaglio ammissibili, l’ente dovrebbe trattare le esposizioni al dettaglio ammissibili verso un cliente o un gruppo di clienti connessi, a seconda dei casi, come un’unica esposizione, sommando i rispettivi valori di esposizione.
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13. L’ente dovrebbe innanzitutto valutare se il portafoglio composto dall’insieme delle proprie …
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L’ente dovrebbe innanzitutto valutare se il portafoglio composto dall’insieme delle proprie esposizioni al dettaglio ammissibili soddisfi la condizione di cui al paragrafo 11.
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14. Qualora il portafoglio costituito dall’insieme delle esposizioni al dettaglio ammissibili …
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Qualora il portafoglio costituito dall’insieme delle esposizioni al dettaglio ammissibili dell’ente non soddisfi la condizione di cui al paragrafo 11, l’ente può procedere all’esclusione di una o più grandi esposizioni al dettaglio ammissibili, ai sensi del paragrafo 12.
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15. Il portafoglio risultante dall’esclusione delle esposizioni effettuata in conformità del …
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Il portafoglio risultante dall’esclusione delle esposizioni effettuata in conformità del paragrafo 14 deve essere considerato sufficientemente diversificato se soddisfa la condizione di cui al paragrafo 11.
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16. Le esposizioni escluse conformemente al paragrafo 14 non dovrebbero essere considerate come …
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Le esposizioni escluse conformemente al paragrafo 14 non dovrebbero essere considerate come rientranti in un numero significativo di esposizioni con caratteristiche analoghe ai fini dell’articolo 123, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013.
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17. Nel caso di un portafoglio che includa esposizioni cartolarizzate, la valutazione della …
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Nel caso di un portafoglio che includa esposizioni cartolarizzate, la valutazione della conformità alla condizione di diversificazione di cui al paragrafo 11 dovrebbe essere effettuata, con riferimento alle esposizioni al dettaglio sottostanti alla cartolarizzazione, come se tali esposizioni sottostanti non fossero state oggetto di cartolarizzazione, a norma dell’articolo 255, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013. Pertanto, il calcolo dei rapporti di cui ai paragrafi 1112 e 12 non dovrebbe essere effettuato con riferimento all’intero portafoglio delle esposizioni al dettaglio ammissibili dell’ente, bensì condotto separatamente per tre subportafogli. Nello specifico: - a) per il subportafoglio di esposizioni non cartolarizzate, il numeratore e il denominatore dovrebbero includere esclusivamente le esposizioni non cartolarizzate;
- b) per il subportafoglio di esposizioni cartolarizzate in cui l’ente agisce da cedente, il numeratore e il denominatore dovrebbero includere sia tali esposizioni cartolarizzate sia tutte quelle non cartolarizzate;
- c) per il subportafoglio di esposizioni cartolarizzate in cui l’ente agisce da investitore, il numeratore e il denominatore dovrebbero includere esclusivamente le esposizioni cartolarizzate sottostanti.
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18. Fatto salvo il paragrafo 17, per le esposizioni cartolarizzate in cui gli enti assumono la …
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Fatto salvo il paragrafo 17, per le esposizioni cartolarizzate in cui gli enti assumono la posizione di investitori, è facoltà dell’ente adottare l’alternativa seguente: la valutazione della diversificazione sopra descritta dovrebbe essere considerata automaticamente soddisfatta nel caso in cui un ente assuma la posizione di investitore in una cartolarizzazione, nella misura in cui quest’ultima sia composta da esposizioni sottostanti per le quali, in linea con i requisiti di due diligence e trasparenza di cui agli articoli 5 e 7 del regolamento (UE) 2017/2402, le informazioni sul debitore e sul valore delle esposizioni sottostanti di tali posizioni di cartolarizzazione non sono richieste nei modelli previsti dall’articolo 7 del medesimo regolamento. Tale deroga dovrebbe applicarsi esclusivamente nei casi in cui i modelli prescritti a norma dell’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/2402 non prevedano informazioni sul debitore né sulle dimensioni del debitore.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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