+9. Al paragrafo 23, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) nel caso specifico di accordi di …

9. Al paragrafo 23, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) nel caso specifico di accordi di …

Al paragrafo 23, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) nel caso specifico di accordi di factoring per i quali i crediti commerciali acquistati siano iscritti nel bilancio dell’ente e ricorra una delle seguenti condizioni:

  • (i) la soglia di rilevanza fissata dall’autorità competente in conformità all’articolo 178, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 è superata, ma nessuno dei crediti commerciali verso il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni;
  • (ii) il debitore non è stato adeguatamente informato circa la cessione del credito commerciale da parte del cliente del factor e l’ente ha la prova che il debitore ha effettuato il pagamento del credito commerciale al cliente prima che lo stesso fosse in arretrato da oltre 90 giorni;
  • (iii) nel caso di accordi di factoring non comunicati, l’ente ha la prova che il debitore ha effettuato il pagamento del credito commerciale al cliente prima che lo stesso fosse in arretrato da oltre 90 giorni.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
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