+21. Il paragrafo 72 è sostituito dal seguente: «72. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 178 …

21. Il paragrafo 72 è sostituito dal seguente: «72. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 178 …

Il paragrafo 72 è sostituito dal seguente:

«72. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 178, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013, e laddove un’esposizione sia stata considerata in stato di default in conformità all’articolo 178, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013, indipendentemente dal fatto che la misura di concessione sia stata accordata prima o dopo l’individuazione del default, gli enti dovrebbero considerare che nessun indicatore del default continui ad applicarsi a un’esposizione precedentemente in stato di default, laddove sia trascorso almeno un anno dall’ultimo dei seguenti eventi:

  • (a) il momento in cui la misura di concessione è stata accordata;
  • (b) il momento in cui l’esposizione è stata classificata come in stato di default;
  • (c) la fine del periodo di tolleranza incluso negli accordi di concessione.»

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
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