+21. Il paragrafo 72 è sostituito dal seguente: «72. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 178 …
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21. Il paragrafo 72 è sostituito dal seguente: «72. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 178 …
Il paragrafo 72 è sostituito dal seguente: «72. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 178, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013, e laddove un’esposizione sia stata considerata in stato di default in conformità all’articolo 178, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013, indipendentemente dal fatto che la misura di concessione sia stata accordata prima o dopo l’individuazione del default, gli enti dovrebbero considerare che nessun indicatore del default continui ad applicarsi a un’esposizione precedentemente in stato di default, laddove sia trascorso almeno un anno dall’ultimo dei seguenti eventi: - (a) il momento in cui la misura di concessione è stata accordata;
- (b) il momento in cui l’esposizione è stata classificata come in stato di default;
- (c) la fine del periodo di tolleranza incluso negli accordi di concessione.»
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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