+9. Indipendentemente dal fatto che l’autorità cui fanno riferimento i paragrafi 2 e 3 sia o meno …

9. Indipendentemente dal fatto che l’autorità cui fanno riferimento i paragrafi 2 e 3 sia o meno …

Indipendentemente dal fatto che l’autorità cui fanno riferimento i paragrafi 2 e 3 sia o meno un’autorità rappresentata presso l’ABE ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento ABE , se uno Stato membro ha designato più di un’autorità conformemente all’articolo 5 della direttiva 2014/17/UE e una di queste non è un’autorità rappresentata presso l’ABE ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento ABE, l’autorità rappresentata presso l’ABE ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento ABE e designata ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2014/17/UE, dovrebbe, fatte salve le disposizioni nazionali adottate a norma dell’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2014/17/UE:

  • a) informare senza indugio l’altra autorità designata in merito ai presenti orientamenti e alla relativa data di applicazione;
  • b) invitare per iscritto l’autorità a prendere in considerazione l’applicazione degli orientamenti;
  • c) invitare per iscritto l’autorità a informare l’ABE o l’autorità che è rappresentata presso l’ABE ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento ABE, entro due mesi dalla notifica di cui alla lettera a), se applica o intende applicare i presenti orientamenti; e
  • d) se del caso, trasmettere senza indugio all’ABE le informazioni ricevute ai sensi della lettera c).

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/