+9. Indipendentemente dal fatto che l’autorità cui fanno riferimento i paragrafi 2 e 3 sia o meno …
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9. Indipendentemente dal fatto che l’autorità cui fanno riferimento i paragrafi 2 e 3 sia o meno …
Indipendentemente dal fatto che l’autorità cui fanno riferimento i paragrafi 2 e 3 sia o meno un’autorità rappresentata presso l’ABE ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento ABE , se uno Stato membro ha designato più di un’autorità conformemente all’articolo 5 della direttiva 2014/17/UE e una di queste non è un’autorità rappresentata presso l’ABE ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento ABE, l’autorità rappresentata presso l’ABE ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento ABE e designata ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2014/17/UE, dovrebbe, fatte salve le disposizioni nazionali adottate a norma dell’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2014/17/UE: - a) informare senza indugio l’altra autorità designata in merito ai presenti orientamenti e alla relativa data di applicazione;
- b) invitare per iscritto l’autorità a prendere in considerazione l’applicazione degli orientamenti;
- c) invitare per iscritto l’autorità a informare l’ABE o l’autorità che è rappresentata presso l’ABE ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento ABE, entro due mesi dalla notifica di cui alla lettera a), se applica o intende applicare i presenti orientamenti; e
- d) se del caso, trasmettere senza indugio all’ABE le informazioni ricevute ai sensi della lettera c).
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
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