+Obblighi di comunicazione
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Obblighi di comunicazione
Ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 3, dei regolamenti AEV, le autorità competenti devono comunicare alla rispettiva AEV se sono conformi o se intendono conformarsi agli orientamenti in questione; in alternativa sono tenute a indicare le ragioni della mancata conformità entro il 23 febbraio 2015. Qualora entro il termine indicato non sia pervenuta alcuna notifica da parte delle autorità competenti, queste sono ritenute dall’AEV non conformi. Le notifiche dovrebbero essere inviate all’indirizzo compliance@eba.europa.eu, ficodguidelines.compliance@eiopa.europa.eu e compliance.ficod@esma.europa.eu con il riferimento “JC/GL/2014/01” da persone debitamente autorizzate a segnalare la conformità per conto delle rispettive autorità competenti. Le notifiche sono pubblicate sul sito web delle AEV ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 3.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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